DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 628
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Vista la deliberazione 18 novembre 1953, n. 129, con la quale il Consiglio provinciale di Vercelli ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, che la legge medesima sia resa applicabile nel territorio di quella Provincia; Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211, e' resa applicabile nel territorio della provincia di Vercelli.
EINAUDI SCELBA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 20, - CARLOMAGNO
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