LEGGE 31 luglio 1954, n. 630
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa. per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in dello stato di previsione annesse, alla presente legge.
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