DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 641
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Perugia il 14 dicembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Perugia.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, 2° comma, e 100, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di idrologia medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Perugia, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero Vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
EINAUDI MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
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