LEGGE 17 luglio 1954, n. 648
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n. 305, del regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393 e successive modificazioni, che si riferiscono al platino ed agli oggetti di platino, sono estese al palladio ed agli oggetti di palladio. Al titolo impresso sul palladio e sugli oggetti di palladio devono seguire le lettere Pd.
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