LEGGE 9 agosto 1954, n. 649
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il comma quinto dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione e alla educazione dei fanciulli poveri, nonchè al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Province e dei Comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta ai fini della presente legge con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.