LEGGE 9 agosto 1954, n. 652
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.
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