LEGGE 9 agosto 1954, n. 652

Type Legge
Publication 1954-08-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

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