LEGGE 9 agosto 1954, n. 654

Type Legge
Publication 1954-08-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le vigenti disposizioni di legge che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, si applicano ai cittadini italiani che siano rimasti mutilati ed invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed ai congiunti dei morti in occasione ed in conseguenza dei fatti medesimi.

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