LEGGE 9 agosto 1954, n. 656

Type Legge
Publication 1954-08-09
Ultimo aggiornamento 2010-12-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Seconda Giunta del C.A.S.A.S. assume la denominazione di "Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione". Restano applicabili all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione le disposizioni della legge 5 gennaio 1953, n. 1, e quelle delle leggi anteriori riguardanti la Seconda Giunta del C.A.S.A.S.

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