LEGGE 17 luglio 1954, n. 665

Type Legge
Publication 1954-07-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprieta' industriale concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VILLABRUNA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Accordo-art. 1

Accordo concluso tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di protezione dei diritti di proprieta' industriale. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Considerata la necessita' per i due Paesi di porre rimedio ai pregiudizi subiti a causa della guerra dai loro nazionali in materia di diritti di proprieta' industriale; Data l'impossibilita' nella quale si sono trovate le persone fisiche di nazionalita' germanica e le persone giuridiche soggette al diritto germanico di avvalersi delle norme contenute nel decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1031; Tenuto conto degli obblighi derivanti a ciascuno dei due Governi dalle Convenzioni, Trattati ed Accordi internazionali in vigore; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Sono prorogati fino al 30 aprile 1953 i termini di priorita', previsti dall'art. 4 della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, relativi al deposito di domande di brevetto d'invenzione, di modelli d'utilita', di disegni o modelli industriali, o di marchi di fabbrica o di commercio, che non erano ancora scaduti il 13 ottobre 1943 e quelli che hanno cominciato a decorrere dopo tale data e che sono scaduti prima del 30 aprile 1952.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Sono considerati depositi nel senso del presente Accordo i depositi effettuati in un paese membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, compresi i depositi eseguiti presso gli Uffici di Berlino e di Darmstadt, istituiti dalla legge germanica del 5 luglio 1948.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Il termine previsto dalla legislazione delle due Parti contraenti per fare la dichiarazione di priorita' non scadra', per quanto concerne i depositi indicati dal presente Accordo, prima del 30 aprile 1953.

Accordo-art. 4

Articolo 4 I terzi che, dopo il 13 ottobre 1942 e prima della data della firma del presente Accordo, avessero in buona fede intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione di una invenzione, di un modello di utilita' o di un disegno o modello industriale, potranno continuarne l'utilizzazione nella misura in cui la legislazione del Paese contraente lo permette.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Se il certificato relativo al primo deposito, quale f prescritto dalla legislazione delle due Parti contraenti, non potesse essere presentato per il fatto che l'Autorita' competente non e' in grado, causa la guerra, di rilasciarlo, la priorita' rivendicata sara' ammessa su presentazione di una dichiarazione rilasciata dalla Autorita' competente, sempreche' tanto il contenuto quanto la data del primo deposito appaiano, in base a tale dichiarazione, verosimili.

Accordo-art. 6

Articolo 6 La innovazione dei marchi per i quali, ai sensi della legislazione dei due Paesi, sono scaduti o scadranno i termini per la protezione nel periodo compreso dal 13 ottobre 1943 al 30 aprile 1953, puo' aver luogo COD effetto dalla scadenza del precedente periodo di validita' a condizione che il deposito della domanda di rinnovazione sia stato eseguito entro il 30 aprile 1953. La rinnovazione dei marchi italiani e germanici, registrati internazionalmente ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, ha effetto, nel territorio di ciascuna delle due Parti contraenti, dalla scadenza della normale durata dell'anzidetta registrazione internazionale, purche' la rinnovazione sia iscritta nel Registro internazionale entro il 30 aprile 1953.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Il periodo compreso tra il 13 ottobre 1943 e il 1 aprile 1951 e' escluso dal computo del tempo entro il quale un marchio deve essere utilizzato a termini della legislazione delle due Parti contraenti.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Il presente Accordo e' applicabile: a) alle persone fisiche di nazionalita' italiana o germanica, qualunque sia il luogo del loro domicilio; b) alle persone giuridiche soggette al diritto italiano o germanico. I benefici del presente Accordo possono anche essere invocati dagli aventi causa dei titolari originari qualora detti aventi causa siano cittadini di una delle Parti contraenti e purche' i loro diritti siano stati acquistati con data certa prima del 1 maggio 1950.

Accordo-art. 9

Articolo 9 1. Il presente Accordo dovra' essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn al piu' presto. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore provvisoriamente alla data della firma e definitivamente all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi e dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma in duplice esemplare il 30 aprile 1952 in lingua italiana e tedesca, ambo i testi facendo egualmente fede. Per il Governo della Repubblica Federale di Germania EDUARD REIMER Per il Governo italiano ANTONIO PENNETTA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

Abkommen

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik auf dem Gebiet des gewernblichen Rechtsschutzes. Parte di provvedimento in formato grafico

Scambio di Lettere

Parte di provvedimento in formato grafico IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Roma, li' 30 aprile 1952 Signor Presidente, ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, il cui testo in lingua tedesca e' del seguente tenore: "Signor Presidente, con riferimento alle conversazioni avute nel corso delle trattative per la conclusione dell'Accordo in materia di protezione della proprieta' industriale, firmato in data odierna, ho l'onore di confermarLe che, nei riguardi delle persone fisiche di nazionalita' italiana e delle persone giuridiche soggette al diritto italiano, l'applicazione delle disposizioni - quelle dell'art. 6 - della legge n. 8 del 20 ottobre 1949 dell'Alta Commissione Alleata concernenti i diritti di proprieta' industriale, letteraria ed artistica delle nazioni straniere e dei loro cittadini, non e' stata subordinata ad alcuna condizione restrittiva, sia in materia di proprieta' industriale che in materia di proprieta' letteraria ed artistica". Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano prende atto di quanto precede. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione. ANTONIO PENNETTA Al Presidente della Delegazione Germanica Dott. Eduard REIMER - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Roma, li' 30 aprile 1952 Signor Presidente, nel corso dei negoziati che hanno condotto all'Accordo oggi firmato, ho fatto presente l'interesse per i due Governi di evitare che gli autori di opere letterarie o artistiche come pure i titolari di diritti di proprieta' industriale siano sottoposti ad una doppia imposizione a causa delle entrate provenienti dall'esercizio dei rispettivi diritti. Ho inoltre fatto presente l'opportunita' che il Governo italiano ed il Governo Germanico inizino al piu' presto trattative per modo che tale questione possa trovare equa soluzione tra i due Governi. Le saro' grato se vorra' comunicarmi il Suo punto di vista su tale proposta. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione. ANTONIO PENNETTA Al Presidente della Delegazione Germanica Dott. Eduard REIMER - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI Parte di provvedimento in formato grafico N.B. - Il Presidente della Delegazione germanica riportando, in lingua tedesca, il testo della lettera che precede, indirizzatagli dal Presidente della Delegazione italiana, aggiunge: "Mi e' gradito significarLe che, concordando sul Suo punto di vista, raccomandero' vivamente al mio Governo l'accoglimento della proposta stessa. Spero che un risultato soddisfacente sara' raggiunto, tanto piu' che mi consta che fra i due Governi sono a buon punto le trattative riguardanti la doppia imposizione".

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