LEGGE 31 luglio 1954, n. 711
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione generale tra la Repubblica italiana ed il Gran Ducato di Lussemburgo sulle assicurazioni sociali e Protocollo speciale, conclusi a Lussemburgo il 29 maggio 1951.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Convention
Convention generale entre la Republique Italienne et le Grand-Duche' de Luxembourg sur la securite' sociale Parte di provvedimento in formato grafico
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