LEGGE 24 luglio 1954, n. 722

Type Legge
Publication 1954-07-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

EINAUDI - SCELBA - PICCIONI - DE PIETRO - VILLABRUNA - VIGORELLI - MARTINO - TREMELLONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Atto finale

Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo Statuto dei rifugiati e degli apolidi Parte di provvedimento in formato grafico

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