LEGGE 24 luglio 1954, n. 722
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
EINAUDI - SCELBA - PICCIONI - DE PIETRO - VILLABRUNA - VIGORELLI - MARTINO - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Atto finale
Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo Statuto dei rifugiati e degli apolidi Parte di provvedimento in formato grafico
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