DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 726

Type DPR
Publication 1954-05-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo culturale tra l'Italia e la Bolivia concluso a La Paz il 31 gennaio 1953.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 dell'Accordo suddetto.

EINAUDI SCELBA - PICCIONI - GAVA - TREMELLONI - MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1954

Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 61. - TEMPESTA

Accordo-art. 1

Accordo culturale tra Italia e Bolivia Il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della Repubblica di Bolivia, visto il Protocollo di Amicizia e Collaborazione esistente tra i due paesi, desiderando intensificare la loro mutua cooperazione nel campo delle attivita' letterarie, artistiche, scientifiche e intellettuali in genere, come previsto dal Protocollo predetto, hanno deliberato di concludere allo scopo un Accordo culturale, e a tal fine hanno designato quali loro Plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana il signor Luigi NARDI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario in Bolivia; il Presidente della Repubblica di Bolivia il signor Walter GUEVARA ARZE, Ministro degli Affari Esteri; i quali, dopo d'aver presentato i rispettivi Pieni Poteri, che furono trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ciascuno dei due Governi contraenti si adoperera' a che nelle Universita' e negli altri istituti d'istruzione del proprio paese sia dato ogni possibile sviluppo (mediante cattedre, corsi liberi e conferenze) allo studio della lingua, della letteratura e della storia dell'altro paese.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Ciascuno dei due Governi contraenti potra' fondare Istituti o Centri culturali nell'altro paese, conformandosi alle disposizioni generali della legislazione del paese medesimo. Il termine "Istituti" comprende le scuole, le biblioteche, le filmoteche e gli enti di cultura in genere destinati ai fini del presente Accordo.

Accordo-art. 3

Articolo 3 I Governi contraenti promuoveranno fra i rispettivi paesi lo scambio di professori universitari e altro personale insegnante, di ricercatori scientifici, di artisti e di intellettuali in genere.

Accordo-art. 4

Articolo 4 I Governi contraenti istituiranno borse di studio che consentano ai rispettivi cittadini di proseguire o iniziare studi e ricerche e di perfezionare la loro preparazione nell'altro paese.

Accordo-art. 5

Articolo 5 I Governi contraenti favoriranno la collaborazione piu' stretta fra le Accademie o altre Associazioni culturali dei due paesi al fine della reciproca assistenza nel campo delle attivita' letterarie, artistiche, scientifiche e intellettuali in genere.

Accordo-art. 6

Articolo 6 I Governi contraenti concorderanno le condizioni per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio, intermedi e finali, e della loro equipollenza, sia ai fini accademici o scolastici, sia - in casi da determinarsi - per l'esercizio professionale.

Accordo-art. 7

Articolo 7 I Governi contraenti procureranno di far meglio conoscere la loro cultura attraverso l'organizzazione nell'altro paese interessato, di conferenze, concerti, mostre e manifestazioni artistiche o teatrali, nonche' attraverso il film o la radio.

Accordo-art. 8

Articolo 8 I Governi contraenti concorderanno ogni facilitazione all'entrata nei loro rispettivi paesi di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, (dischi fonografici, films spettacolari, retrospettivi, didattici, scientifici e documentari in genere destinati ad Istituti o Enti di carattere educativo o culturale o a particolari manifestazioni cinematografiche, debitamente autorizzate dalle competenti autorita' dei due paesi. I Governi contraenti esamineranno le misure da adottare affinche' detti libri, riviste, giornali, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, dischi fonografici, films spettacolari, retrospettivi, didattici, scientifici e documentari in genere non siano gravati altro che dei diritti o tasse previste per gli articoli nazionali corrispondenti.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Per favorire l'esecuzione del presente Accordo e al fine di formulare ogni proposta destinata ad adeguare l'Accordo stesso agli ulteriori sviluppi delle relazioni culturali fra i due paesi, sara' costituita una Commissione mista italo-boliviana. Detta Commissione si comporra' di due Sezioni, ciascuna di tre membri, sedenti rispettivamente a La Paz e a Roma e comprendente come membro di diritto il Rappresentante diplomatico dell'altro paese, mentre i restanti due membri di ogni Sezione saranno nominati dal Governo locale. Le due Sezioni siederanno in permanenza. La Commissione plenaria si riunira' invece quando si riterra' necessario e alternativamente in Italia e Bolivia. Le eventuali sedute plenarie saranno presiedute da un settimo membro in rappresentanza del Governo ospitante. Ove occorra, la Commissione e le singole Sezioni potranno aggregarsi degli esperti a titolo di consiglieri tecnici.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Il presente Accordo e' concluso senza limiti di tempo e restera' in vigore fino a che non sia denunciato da uno dei Governi contraenti. In tal caso l'Accordo cessera' di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.

Accordo-art. 11

Articolo 11. Il presente Accordo sara' ratificato nel piu' breve termine possibile ed entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, la quale avra' luogo nella citta' di La Paz. Firmato in doppio esemplare nelle lingue italiana e spagnola, facendo ugualmente fede i due testi, nella citta' di La Paz in data trentuno di gennaio del millenovecentocinquantatre. LUIGI NARDI WALTER GUEVARA ARZE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica. Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

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