DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 729

Type DPR
Publication 1954-06-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il regio decreto 18 marzo 1935, n. 851, con il quale l'abitato di Caltagirone, in provincia di Catania, fu incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente al quartiere San Giovanni; Ritenuto che 6 stata accertata la necessita' di estendere il consolidamento all'intero abitato; Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 31384, emesso nell'adunanza del 15-16 febbraio 1954; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'intero abitato di Caltagirone, in provincia di Catania, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, a quelli indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).

EINAUDI ROMITA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 agosto 1954

Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 84. - TEMPESTA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.