DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1954, n. 736
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Modus vivendi commerciale fra Italia e Costa Rica concluso in San Jose' il 20 febbraio 1953, nonche' allo scambio di Note riguardante l'art. V del Modus vivendi suddetto effettuato in Roma il 23 giugno 1953 ed allo scambio di Note - San Jose' 23 febbraio 1953.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - MARTINELLI - TAMBRONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 64. - TEMPESTA
Modus Vivendi-art. I
Modus vivendi commerciale tra Italia e Costa Rica Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica di Costa Rica, desiderosi di sviluppare le relazioni commerciali fra i loro Paesi, hanno deciso di concludere un Modus Vivendi, e, a tal fine, hanno nominato quali loro Plenipotenziari; Il Presidente della Repubblica italiana, il Dottor Luigi Riccio, inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso il Governo di Costa Rica; Il Presidente della Repubblica di Costa Rica, Sua Eccellenza l'Avvocato Fernando LARA BUSTAMANTE, Ministro degli Affari Esteri; i quali, comunicatisi i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Le Alte Parti contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato ed illimitato della nazione piu' favorita per tutto cio' che concerne i diritti doganali ed ogni onere accessorio, il modo di percezione dei diritti e delle tasse tanto alla importazione quanto all'esportazione, il deposito delle merci nei magazzini doganali, il sistema di verifica e di analisi, la classificazione doganale delle merci, l'interpretazione delle tariffe, nonche' le regole, le formalita' e gli oneri cui possono essere soggette le operazioni doganali.
Modus Vivendi-art. II
Articolo II Per conseguenza, i prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di ciascuna delle Alte Parti contraenti, non saranno in alcun caso, alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte, assoggettati, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o piu' elevate, ne' a regole o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti i prodotti similari di uguale natura originari di qualsiasi terzo paese.
Modus Vivendi-art. III
Articolo III Parimenti, i prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di ciascuna delle Alte Parti contraenti non saranno in alcun caso, alla loro esportazione verso il territorio dell'altra Parte, assoggettati, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o piu' elevate, ne' a regole o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti i prodotti similari di uguale natura esportati verso il territorio di qualsiasi terzo paese.
Modus Vivendi-art. IV
Articolo IV Tutti i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni attualmente concessi o che verranno concessi nel futuro da una delle Alte Parti contraenti, per quanto concerne il menzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manufatturati, originari di un terzo paese, saranno applicati automaticamente, immediatamente e gratuitamente ai prodotti similari di uguale natura originari dell'altra Parte e destinati al territorio della prima.
Modus Vivendi-art. V
Articolo V Si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole precedenti: a) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Paesi limitrofi allo scopo di facilitare o sviluppare il traffico di frontiera; b) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare quale membro di una unione doganale o di una zona di intercambio commerciale libero gia' stabilita o che si stabilisca da una delle Parti, comprendendosi in detta eccezione gli accordi provvisori necessari per la istituzione di unioni doganali o di none di intercambio commerciale libero; c) i vantaggi speciali che la Repubblica italiana abbia accordato o che accordera' in avvenire alla Repubblica di San Marino, alla Citta' del Vaticano e ai Territori conferitile o che potranno esserle conferiti in amministrazione fiduciaria, e i vantaggi accordati o che potranno essere accordati alle merci importate in Italia sotto regime speciale di origine e provenienza del Regno Unito di Libia; d) i privilegi e i vantaggi che una delle Alte Parti contraenti accordi o accordera' in avvenire per la sua partecipazione ad una Comunita' istituita fra piu' Paesi per organizzare in comune uno o piu' settori della produzione, del commercio o di servizi; e) i vantaggi speciali concessi o che potranno essere concessi dalla Repubblica di Costa Rica agli altri Stati dell'America Centrale.
Modus Vivendi-art. VI
Articolo VI Nulla di quanto stipulato nel presente accordo sara' interpretato come impedimento affinche' ciascuna delle Alte Parti contraenti adotti o ponga in atto misure relative: a) alla sicurezza pubblica; b) al traffico di armi, munizioni e materiale di guerra; c) alla protezione della salute pubblica e alla protezione di animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi; d) alla difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico; e) all'uscita di oro e argento; f) alle misure fiscali o di altra natura tendenti a estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti contraenti ai prodotti similari nazionali.
Modus Vivendi-art. VII
Articolo VII Le autorita' competenti di ciascuna delle Alte Parti contraenti potranno esigere che le merci importate dall'altra Parte siano accompagnate da certificati d'origine o fattura commerciale o consolare o da tutti questi documenti, vistati dalle autorita' consolari rispettive del paese importatore.
Modus Vivendi-art. VIII
Articolo VIII Nulla di quanto stipulato nel presente accordo sara' interpretato come impedimento affinche' ciascuna delle Alte Parti contraenti applichi al commercio con l'altra Parte contraente i regimi generali di importazione o di esportazione che si applichino alla nazione piu' favorita.
Modus Vivendi-art. IX
Articolo IX Le navi appartenenti a una delle Alte Parti contraenti godranno nei porti dell'altra Parte, per quel che concerne tasse, diritti, imposte, servizi e facilitazioni, dello stesso trattamento accordato alle navi della nazione piu' favorita. Resta inteso che ciascuna delle Alte Parti contraenti non potra' invocare dall'altra Parte il beneficio della applicazione della clausola della nazione piu' favorita per ottenere vantaggi piu' ampi di quelli che essa stessa accorda all'altra Alta Parte contraente.
Modus Vivendi-art. X
Articolo X Le clausole di questo accordo non modificano le disposizioni contenute nelle leggi di blocco economico emanate dal Governo di Costa Rica negli anni dal 1940 al 1948.
Modus Vivendi-art. XI
Articolo XI Il presente accordo potra' essere sostituito in qualunque momento da un trattato di commercio che le Alte Parti contraenti convengono di stipulare al piu' presto possibile.
Modus Vivendi-art. XII
Articolo XII Il presente accordo entrera' in vigore non appena le Alte Parti contraenti si saranno notificato l'adempimento delle rispettive formalita' costituzionali. Avra' la validita' di un anno e sara' prorogabile per tacita riconduzione, salvo espressa denuncia di una delle Alte Parti contraenti con un preavviso di tre mesi; In fede di che i Plenipotenziari lo hanno firmato in doppio esemplare e vi hanno apposto i loro sigilli, nella Citta' di San Jose', addi' venti del mese di febbraio millenovecentocinquantatre. LUIGI RICCIO FERNANDO LARA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI
Modus Vivendi
Modus vivendi comercial entre Costa Rica e Italia Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di Lettere
N. 0227 San Jose', 23 febbraio 1953 Signor Ministro, Con riferimento alla mia nota n. 872 del 19 dicembre 1951, ho l'onore di precisare che il Modus Vivendi Commerciale tra Costa Rica e Italia firmato in San Jose' il 20 febbraio 1953 si applica alla Zona di Trieste amministrata dal G.M.A. La presente nota e la risposta con la quale Vostra Eccellenza si compiacera' prendere atto e di aderire a quanto precede, a nome del Governo di Costa Rica, costituiranno un accordo perfetto in materia. Approfitto di questa opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia piu' alta considerazione. LUIGI RICCIO A S. E. Fernando LARA BUSTAMANTE Ministro degli Affari Esteri - SAN JOSE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI Parte di provvedimento in formato grafico Scambio di Note tra l'Italia e Costarica relativo all'art. V del Modus vivendi commerciale del 20 febbraio 1953 Roma, 23 giugno 1953 Signor Ministro, Con riferimento al Modus Vivendi Commerciale tra l'Italia e il Costarica, firmato a San Jose' il 20 febbraio 1953, saro' grato a l'Eccellenza Vostra se, a nome del Suo Governo, vorra' prendere buona nota che alle eccezioni per l'applicazione della clausola della Nazione piu' favorita, previste dall'Art. V del Modus Vivendi Commerciale, vanno considerati aggiunti, dopo "e) i vantaggi speciali concessi dalla Repubblica di Costarica agli altri Stati dell'America Centrale": "f) i vantaggi speciali concessi o che potranno essere concessi dalla Repubblica italiana a territori aventi uno speciale Statuto internazionalmente riconosciuto". Parimenti, per "zona di Trieste amministrata dal G.M.A.", indicata nello scambio di Note italo-costaricense del 23 febbraio 1953, va inteso: "Territorio di Trieste amministrato attualmente dalle Autorita' Militari anglo-americane". La presente nota e la risposta affermativa che l'eccellenza Vostra vorra' compiacersi di comunicarmi, costituiranno un accordo perfetto in materia fra i nostri due Paesi. Mi e' gradito cogliere l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione. DE GASPERI S. E. Don Teodoro B. CASTRO Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Costarica - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI Parte di provvedimento in formato grafico
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