DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. 741

Type DPR
Publication 1954-04-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli stadi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118 e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148; 27 ottobre 1951, n. 1794; 25 luglio 1952, n. 1352; 16 ottobre 1952, n. 4554; 26 ottobre 1952, n. 4506; 30 ottobre 1952, n. 4483; 11 marzo 1953, n. 573; 11 marzo 1953, n. 576 e 12 ottobre 1953, n. 1046; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 68, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria al comma settimo e' aggiunto quanto appresso: "L'insegnamento biennale di " patologia generale e anatomia patologica " comporta un esame alla fine di ciascun anno di corso". Dopo l'art. 73, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di una "Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei polimeri" e di un "corso di perfezionamento in scienza dei polimeri", col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. SCUOLE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI. Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei polimeri. Art. 74. - Alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' annessa una scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei polimeri, avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella chimica e fisica della polimerizzazione e nelle tecnologie dei plastomeri, elastomeri, ecc., conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 75. - Il corso della scuola ha la durata di due anni. Durante il biennio vengono impartiti insegnamenti teorici e svolte esercitazioni pratiche. Art. 76. - Gli insegnamenti sono distinti in fondamentali e complementari. Insegnamenti fondamentali: Complementi di chimica; Chimica fisica della polimerizzazione; Tecnologia della polimerizzazione; Chimica industriale degli alti polimeri; Merceologia dei plastici. Insegnamenti complementari: Chimica colloidale; Plastomeri; Elastomeri; Fibre tessili; Vernici; Biochimica e biofisica macromolecolare. Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualita', conferenze, seminari. L'insegnamento potra' eventualmente essere integrato da visite e da permanenza in stabilimenti specializzati. Art. 77. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica; i laureati in farmacia, in medicina e chirurgia e in scienze naturali dovranno previamente superare un colloquio di cultura in chimica e in fisica. Art. 78. - Per ottenere il diploma e' necessario: a) aver ottenuto la regolare frequenza ai corsi teorici e alle esercitazioni; b) aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali e almeno due complementari; c) aver superato l'esame di diploma, che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale, da sostenersi davanti ad una apposita Commissione costituita da sette insegnanti della scuola. Art. 79. - Il Consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dello insegnamento e da' pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso. Art. 80. - Il direttore della scuola e' il direttore dell'istituto chimico. Art. 81. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una sopratassa di esami pari a quella degli studenti per il corso di laurea in chimica industriale, di una tassa di diploma di L. 6000 e di un contributo di laboratorio; il cui ammontare sara' fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione della Universita' su proposta del Consiglio direttivo della scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa. Corso di perfezionamento in scienza dei polimeri Art. 82. - Alla Facolta' di scienze, matematiche, fisiche e naturali e' annesso un corso di perfezionamento in scienza dei polimeri avente lo scopo di dare una preparazione specifica nella chimica e nella fisica della polimerizzazione. Art. 83. - Il corso e' annuale e consistera' di insegnamenti teorici e di esercitazioni di laboratorio. Saranno impartiti i seguenti corsi: Chimica macromolecolare; Applicazioni pratiche degli alti polimeri; Chimica colloidale; Biochimica e biofisica macromolecolare; Esercitazioni di laboratorio. Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualita', conferenze, seminari. L'insegnamento potra' essere eventualmente integrato da visite e da permanenze in stabilimenti specializzati. Art 84. - Sono ammessi al corso di perfezionamento i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica. I laureati in farmacia, in medicina e chirurgia e in scienze naturali, dovranno previamente superare un colloquio di cultura generale in chimica e in fisica. Art. 85. - In base alla regolare frequenza ai corsi teorici, alle esercitazioni e all'esito favorevole degli esami sostenuti negli insegnamenti verra' rilasciato un certificato di frequenza e di esame. Art 86. - Il Consiglio direttivo del corso si compone di tutti gli insegnanti del medesimo; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dello insegnamento e da' pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso. Art. 87. - Il direttore del corso e' il direttore dell'Istituto chimico. Art. 88. - Gli iscritti al corso di perfezionamento sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una sopratassa di esame pari a quella degli iscritti al corso per la laurea in chimica e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sara' fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione della Universita' su proposta del Consiglio direttivo del corso, L'art. 121 e' sostituito dal seguente: "Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in patologia generale si richiedono due anni di corso con internato. Alla scuola di perfezionamento vengono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. L'insegnamento si svolge nell'Istituto di patologia generale dell'Universita'. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare tutti gli insegnamenti teorici e le esercitazioni pratiche impartite dai professori".

EINAUDI MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1954

Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 77. - TEMPESTA

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