DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954, n. 750
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, numero 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, numero 1825; 23 aprile 1952, n. 873 e 10 febbraio 1953, n. 383;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di:
36) Storia comparata delle lingue classiche.
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:
17) Storia delle dottrine economiche;
18) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle elencate nell'art. 17 per la laurea in lettere.
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale e' aggiunto quello di:
10) Chimica applicata.
Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
12) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
13) Viticoltura (semestrale).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1954
EINAUDI
MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, numero 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, numero 1825; 23 aprile 1952, n. 873 e 10 febbraio 1953, n. 383; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di: 36) Storia comparata delle lingue classiche. Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di: 17) Storia delle dottrine economiche; 18) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle elencate nell'art. 17 per la laurea in lettere. Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale e' aggiunto quello di: 10) Chimica applicata. Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 12) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli; 13) Viticoltura (semestrale).
EINAUDI MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
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