DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954, n. 750

Type DPR
Publication 1954-02-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, numero 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, numero 1825; 23 aprile 1952, n. 873 e 10 febbraio 1953, n. 383;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di:

36) Storia comparata delle lingue classiche.

Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:

17) Storia delle dottrine economiche;

18) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle elencate nell'art. 17 per la laurea in lettere.

Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale e' aggiunto quello di:

10) Chimica applicata.

Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

12) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;

13) Viticoltura (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 99. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, numero 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, numero 1825; 23 aprile 1952, n. 873 e 10 febbraio 1953, n. 383; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di: 36) Storia comparata delle lingue classiche. Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di: 17) Storia delle dottrine economiche; 18) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle elencate nell'art. 17 per la laurea in lettere. Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale e' aggiunto quello di: 10) Chimica applicata. Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 12) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli; 13) Viticoltura (semestrale).

EINAUDI MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1954

Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 99. - CARLOMAGNO

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