DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954, n. 751
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544 e 25 giugno 1953, n. 709;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 13 giugno 1952, n. 694;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Art. 27. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Lo studente all'atto della immatricolazione deve dichiarare se intende seguire l'indirizzo classico o il moderno. Egli deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lei scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari". Il quinto e sesto comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: 5° comma: "Gli studenti che non intendono seguire l'ordine degli studi consigliati dalla Facolta', devono, entro il 15 dicembre di ciascun anno accademico, presentare i loro piani di studio al preside il quale sentita, ove ritenga, la Facolta', deve controllarli per il coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi". 6° comma: "Il piano del 1° anno indichera' i tre insegnamenti che lo studente deve seguire per un biennio; puo' pero' lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in piu'; in questo caso la scelta puo' avvenire negli anni successivi al primo o cadere anche su materie gia' precedentemente seguiti per un anno e superate, restando ferma la facolta' di ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere". L'art. 29 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso". Art. 32. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I laureati in filosofia, sono ammessi al quarto anno qualora abbiano frequentato almeno per un anno tutti gli insegnamenti biennali fondamentali per la laurea n lettere; i laureati in giurisprudenza sono ammessi al terzo anno; coloro che sono forniti di altra laurea e del diploma di maturita' classica possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalita' che sono proposte dalla Facolta' in rapporto soprattutto all'affinita' degli studi compiuti". Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto quello di "storia della filosofia antica". Dopo l'art. 34 e' aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 35. - "Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso". Art. 43. - E' aggiunto il seguente comma: "La prova pratica per la laurea in chimica consiste in un'analisi chimica qualitativa e in una di chimica quantitativa". Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti: "Biologia; Zoologia generale". Dopo l'art. 61 e' aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 62. - "Alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' annesso l'Istituto di matematica, ordinato come seminario, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario. Il seminario matematico ha lo scopo di potenziare la cultura specialistica di studenti e studiosi addestrandoli all'indagine scientifica mediante corsi di lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze tenute, oltre che dai docenti della Facolta', da illustri cultori italiani e stranieri e da assistenti universitari. Di contribuire, inoltre, al progresso degli studi con ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative, che vengono ritenute opportune dalla Facolta'. La direzione del seminario e' affidata, per un triennio, con provvedimento rettoriale, ad un professore ordinario della Facolta' di scienza matematiche, fisiche e naturali, udita la Facolta', mentre del seminario stesso fanno parte tutti i professori di ruolo o incaricati di discipline matematiche o affini. Il seminario matematico e dotato di una biblioteca specializzata, alla quale provvede il direttore, coadiuvato da personale appositamente fornito dalla Amministrazione universitaria. Organo del seminario e' la rivista "Le Matematiche" che ha un Consiglio direttivo e che e' diretta dal direttore del seminario". Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: 7) "Idrologia; 8) Chimica di guerra; 9) Biochimica applicata", Dopo il quinto comma e' aggiunto quanto appresso: "L'insegnamento fondamentale di "chimica farmaceutica e tossicologica" (biennale) importa un esame alla fine di ogni anno di corso". Dopo l'art. 68 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. TITOLO IX. - Facolta' di agraria Art. 69. - La Facolta' di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie. Art. 70. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie e' di quattro anni, divisi in due bienni. E' titolo di ammissione: diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'articolo 143, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio: 1) Botanica generale. 2) Botanica sistematica. 3) Zoologia generale. 4) Entomologia agraria. 5) Anatomia e fisiologia degli animali domestici. 6) Zoognostica. 7) Mineralogia e geologia. 8) Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica. 9) Chimica organica. 10) Matematica. 11) Fisica. 12) Principi di economia politica e di statistica. Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio: 1) Patologia vegetale. 2) Chimica agraria (biennale). 3) Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale). 4) Coltivazioni arboree. 5) Zootecnica generale. 6) Zootecnica speciale. 7) Economia e politica agraria (biennale). 8) Estimo rurale e contabilita'. 9) Microbiologia agraria e tecnica. 10) Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno. 31) Meccanica agraria, con applicazioni di disegno. 12) Idraulica agraria, con applicazioni di disegno. 13) Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio. Sono insegnamenti complementari: 1) Ecologia. 2) Genetica. 3) Viticoltura (semestrale). 4) Orticoltura e floricoltura (semestrale). 5) Olivicoltura (semestrale). 6) Bachicoltura e apicoltura (semestrale). 7) Diritto agrario. 8) Igiene zootecnica. 9) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli. 10) Frutticoltura industriale (semestrale). 11) Agrumicoltura (semestrale). 12) Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica). 13) Selvicoltura e sistemazioni montane. L'insegnamento di "zoologia generale" puo' essere comune con quello di "biologia e zoologia generale" della laurea in medicina e chirurgia. L'insegnamento di chimica generale ed inorganica puo' essere seguito presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, fermo restando l'obbligo di integrarlo con il corso pratico di applicazione di analitica. I corsi di botanica generale e di botanica sistematica vengono svolti ad anni alterni. Art. 71 - Gli insegnamenti impartiti nella Facolta' comportano esercitazioni pratiche dirette a far acquistare agli studenti l'idoneita' alla ricerca scientifica ed all'esercizio professionale e possono essere integrati da visite ad opifici e ad aziende agricole. Gli esami di profitto possono essere integrati, per le materie sperimentali, da prove pratiche. Art. 72. - Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali di 1° biennio. Art. 73. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale. Art. 71. - Lo studente non puo' essere ammesso agli esami di anatomia e fisiologia degli animali domestici e di entomologia agrari senza aver prima superato quelli di zoologia generale e agli esami di chimica organica e di chimica agraria senza aver superato quello di chimica generale ed inorganica. Non puo' essere, inoltre, ammesso all'esame di zootecnica speciale senza aver superato quello di zootecnico generale. Art. 75. - L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su tema tratto da un o degli insegnamenti del corso di laurea e di due argomenti scelti dal candidato su tre materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta. Tanto la dissertazione scritta che il titolo degli argomenti orali debbono essere presentati in Segreteria almeno un mese prima della data fissata per gli esami di laurea. Art. 76. - Coloro che sono provvisti di altra laurea possono essere ammessi con abbreviazioni di corso con le modalita', che sono proposte dalla Facolta' in rapporto sopratutto all'affinita' degli studi compiuti, fermo restando l'obbligo di superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in scienze agrarie e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza. In ogni caso i richiedenti devono essere forniti di uno dei titoli di studi medi richiesti per l'ammissione al corso per la laurea in scienze agrarie.
EINAUDI MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 10. - CARLOMAGNO
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