DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 752
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398: e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 550 e 30 luglio 1953, n. 716;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 2 gennaio 1952, n. 22;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare lo nuove modifiche proposte, Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
12) "Storia dei trattati e politica internazionale;
13) Esegesi delle fonti del diritto romano;
14) Diritto comune;
15) Storia delle dottrine politiche".
L'art. 19 relativo al corso di laurea in scienze politiche e' sostituito dal seguente:
"Lo studente non e' ammesso a sostenere:
nessun esame di diritto privato o pubblico senza, aver rispettivamente superato gli esami di istituzioni di diritto privato o di diritto pubblico
l'esame di politica economica e finanziaria se non ha superato l'esame di economia politica;
gli esami di storia e politica coloniale e di storia dei trattati e politica internazionale se non ha superato l'esame di storia moderna".
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
11) "Lingue e letterature slave;
12) Antichita' sarde;
13) Storia della Sardegna;
14) Linguistica sarda".
TITOLO VIII. - Facolta' di ingegneria
Art. 54. - La Facolta' di ingegneria comprende il triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria ed in ingegneria civile - Sottosezione edile.
Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici compresa la prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.
Art. 55. - Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in ingegneria mineraria:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Chimica applicata;
5) Topografia con elementi di geodesia;
6) Architettura tecnica;
7) Idraulica;
8) Elettrotecnica;
9) Macchine;
10) Tecnologie generali;
11) Materie giuridiche ed economiche;
12) Petrografia;
13) Geologia;
14) Paleontologia;
15) Arte mineraria;
16) Giacimenti minerari;
17) Metallurgia e metallografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) Tecnica ed economia dei trasporti;
2) Costruzione di ponti;
3) Costruzioni idrauliche;
4) Igiene applicata all'ingegneria;
5) Costruzione di macchine;
6) Disegno di macchine e progetti;
7) Tecnologie speciali minerarie;
8) Impianti industriali elettrici;
9) Chimica fisica;
10) Chimica industriale;
11) Elettrochimica;
12) Geofisica mineraria;
13) Geologia applicata;
14) Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
15) Impianti industriali minerari;
16) Analisi chimiche.
Art. 56. - Le precedenze per le iscrizioni e gli esami sono le seguenti:
fisica tecnica e meccanica applicata alle macchine prima di macchine; petrografia e paleontologia prima di geologia; geologia prima di geologia applicata e giacimenti minerari; chimica applicata prima di metallurgia e metallografia e di chimica industriale; idraulica prima di costruzioni idrauliche; scienza delle costruzioni prima di costruzione di ponti e di costruzioni di legno, ferro e cemento armato; scienza delle costruzioni, macchine e tecnologie generali prima di costruzione di macchine; topografia prima di costruzioni stradali e ferroviarie; scienza delle costruzioni prima di idraulica; macchine ed elettrotecnica prima di tecnica ed economia dei trasporti; costruzioni in legno ferro e cemento armato prima di costruzione di ponti; arte mineraria prima di impianti industriali minerari.
Sono accompagnati da esercitazioni i seguenti insegnamenti:
scienza delle costruzioni; costruzioni in legno, ferro e cemento armato; costruzione di ponti; chimica applicata; meccanica applicata alle macchine; fisica tecnica; tecnologie generali; idraulica; elettrotecnica; macchine; topografia con elementi di geodesia; arte mineraria; metallurgia e metallografia; paleontologia; geologia; geologia applicata; costruzioni idrauliche; petrografia; giacimenti minerari; tecnica ed economia dei trasporti; architettura tecnica; costruzione di macchine; disegno di macchine e progetti e geofisica mineraria.
Art. 57. - Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria mineraria lo studente, oltre ad avere seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro complementari da lui scelti, dovra' avere effettuato almeno tre mesi di tirocinio pratico presso aziende minerarie e metallurgiche.
Art. 58. - Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in ingegneria, civile (sottosezione edile):
1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica.;
4) Chimica applicata;
5) Topografia con elementi di geodesia;
6) Architettura tecnica (biennale);
7) Idraulica;
8) Elettrotecnica;
9) Macchine;
10) Tecnologie generali;
11) Materie giuridiche ed economiche;
12) Costrizioni in legno, ferro e cemento armato;
13) Estimo civile e rurale;
14) Costruzioni stradali e ferroviarie;
15) Architettura e composizione architettonica;
16) Tecnica urbanistica.
Sono insegnamenti complementari:
1) Tecnica ed economia dei trasporti;
2) Costruzione di ponti;
3) Costruzioni idrauliche;
4) Costruzioni marittime
5) Impianti speciali idraulici;
6) Igiene applicata all'ingegneria;
7) Agraria ed economia rurale;
8) Tecnologie speciali;
9) Comunicazioni elettriche;
10) Geologia applicata;
11) Geofisica applicata.
Art. 59. I corsi su elencati hanno la durata di un anno accademico, ad eccezione di quello di architettura tecnica che e' biennale per la Sottosezione edile e comporta un esame distinto alla fine di ciascun anno di corso.
Art. 60. - Le precedenze per le iscrizioni e gli esami sono le seguenti:
fisica tecnica e meccanica applicata alle macchine prima di macchine; scienza delle costruzioni prima di architettura tecnica, di costruzione di ponti e di costruzioni in legno, ferro e cemento armato; architettura tecnica prima di architettura e composizione architettonica; costruzioni in legno, ferro e cemento armato prima di costruzione di ponti e di costruzioni stradali e ferroviarie; scienza delle costruzioni prima di idraulica;topografia prima di costruzioni stradali e ferroviarie;macchine ed elettrotecnica prima: di tecnica ed economia dei trasporti; elettrotecnica prima di impianti elettrici industriali.
Art. 61. - Sono accompagnati da esercitazioni i seguenti insegnamenti:
scienza delle costruzioni; meccanica applicata alle macchine; fisica tecnica; chimica applicata; topografia con elementi di geodesia; architettura tecnica I e II; idraulica; elettrotecnica; macchine; tecnologie generali; architettura e composizione architettonica; tecnica urbanistica; costruzione di ponti; costruzioni idrauliche; costruzioni marittime; tecnica ed economia dei trasporti; costruzioni in legno, ferro e cemento armato; impianti speciali idraulici; estimo civile e rurale; costruzioni stradali e ferroviarie; comunicazioni elettriche; geologia applicata; geofisica applicata,
Art. 62. - Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria civile, Sottosezione edile, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali sopraindicati ed almeno in due complementari da lui scelti.
Art. 63. - Sia per la Sezione mineraria che per la civile, gli esami di profitto consistono in prove orali ed eventualmente anche scritte e pratiche, secondo quanto viene stabilito, per ciascuno di essi, dal Consiglio di facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 1954
EINAUDI
MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 109. - CARLOMAGNO
Art. 1
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