DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 753

Type DPR
Publication 1954-06-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551 e 25 agosto 1953, n. 1117;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

"Teoria generale del diritto;

Dottrina dello Stato;

Diritto pubblico romano;

Istituzioni di diritto pubblico;

Contabilita' dello Stato;

Sociologia criminale".

Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di:

"Sociologia criminale".

Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di:

"Storia delle dottrine economiche".

Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di:

"Letteratura umanistica".

Dopo l'art. 79 e' aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 80. - "Alla Facolta' di lettere e filosofia e' annesso l'Istituto di paleografia".

Art. 91. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) e (inorganico chimico-fisico), sono aggiunti i seguenti:

"Chimica teorica;

Meccanica statistica".

Gli attuali articoli dal n. 97 al 110 relativi ai corsi di laurea in fisica, in scienze matematiche e matematica e fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Laurea in fisica

Art. 97. - Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in fisica sono i seguenti:

Fondamentali:

1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);

2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;

3) Analisi superiore;

4) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;

5) Fisica sperimentale (biennale);

6) Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale);

7) Fisica matematica;

8) Fisica teorica;

9) Fisica superiore;

10) Chimica fisica;

11) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

12) Preparazioni chimiche.

Complementari:

1) Calcoli numerici e grafici;

2) Calcolo delle probabilita';

3) Geometria differenziale;

4) Teoria delle funzioni;

5) Astronomia;

6) Geodesia;

7) Meccanica superiore;

8) Elettrotecnica;

9) Fisica nucleare;

10) Fisica terrestre;

11) Meccanica statistica;

12) Spettroscopia;

13) Chimica organica;

14) Mineralogia.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio; le esercitazioni di fisica sperimentale (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Art. 98. - Agli effetti della successione degli esami valgono le seguenti norme:

Gli esami di geometria analitica con elementi di proiettiva e di analisi algebrica sono propedeutici rispetto agli esami di analisi infinitesimale, meccanica razionale, fisica sperimentale.

L'esame di analisi infinitesimale e' propedeutico rispetto agli esami di analisi superiore, geometria differenziale, calcolo delle probabilita', calcoli numerici e grafici; teoria delle funzioni.

L'esame di meccanica razionale e' propedeutico rispetto agli esami di fisica matematica, meccanica superiore, astronomia, geodesia.

L'esame di fisica sperimentale e' propedeutico rispetto agli esami di fisica teorica, fisica superiore, fisica nucleare, elettrotecnica, fisica terrestre, spettroscopia, meccanica statistica. L'esame di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e' propedeutico rispetto agli esami di preparazioni chimiche, chimica fisica, mineralogia.

Art. 99. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.

Detto esame di laurea consta;

a)

di un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;

b)

di una prova pratica su tema assegnato in base a sorteggio tra i temi prestabiliti;

c)

della compilazione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico originale sulle scienze fisiche e su tema scelto dal candidato;

d)

della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonche' di due su tre argomenti scelti anch'essi dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea ma differente da quella su cui verte la dissertazione.

La dissertazione deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea insieme ai titoli degli argomenti orali scelti dal candidato.

Art. 100. - La Commissione per la prova pratica e' composta di un professore di fisica sperimentale, di un assistente dell'Istituto di fisica, ove ha luogo la prova, e di un altro professore della Facolta'.

La Commissione per il colloquio e' composta di cinque professori di ruolo della Facolta'.

Art. 101. - I laureati in scienze matematiche, in matematica e fisica, in ingegneria aspiranti alla laurea in fisica sono ammessi al terzo anno con la convalida di non piu' di dieci esami comuni superati a scelta dalla Facolta'.

Coloro che sono forniti di altra laurea ed aspirano al conseguimento della laurea in fisica possono godere dell'abbreviazione di corso, che viene stabilita con decreto rettorale, udito caso per caso il Consiglio dei professori della Facolta' e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturita' classica o scientifica.

Laurea in scienze matematiche

Art. 102. - Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in scienze matematiche sono le seguenti:

Fondamentali:

1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);

2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);

3) Analisi superiore;

4) Geometria superiore;

5) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

6) Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale);

7) Fisica matematica;

8) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Complementari:

1) Algebra superiore;

2) Geometria algebrica;

3) Matematiche complementari;

4) Topologia:

5) Calcoli numerici e grafici;

6) Calcolo delle probabilita';

7) Geometria differenziale;

8) Matematiche superiori;

9) Teoria dei numeri;

10) Astronomia;

12) Geodesia

13) Meccanica superiore;

14) Fisica teorica;

15) Fisica superiore.

Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 103. - Agli effetti della successione degli esami valgono le seguenti norme:

Gli esami di geometria analitica con elementi di proiettiva e di analisi algebrica sono propedeutici rispetto agli esami di geometria descrittiva con disegno, analisi infinitesimale, meccanica razionale, fisica sperimentale.

L'esame di geometria, descrittiva e' propedeutico rispetto agli esami di matematiche complementari, geometria superiore, geometria algebrica, topologia, algebra superiore.

L'esame di analisi infinitesimale e' propedeutico rispetto agli esami di analisi superiore, calcolo delle probabilita', teoria delle funzioni, matematiche superiori, calcoli numerici e grafici, geometria differenziale, teoria dei numeri. L'esame di meccanica razionale e' propedeutico rispetto agli esami di fisica matematica, meccanica superiore, astronomia, geodesia. L'esame di fisica sperimentale e' propedeutico rispetto agli esami di fisica teorica e fisica superiore.

Art. 104. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Detto esame di laurea consta:

a)

di un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;

b)

della compilazione di una dissertazione di carattere critico originale sulle scienze matematiche e su tema scelto dal candidato;

c)

della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonche' di due su tre argomenti scelti anch'essi dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea.

La dissertazione deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea insieme ai titoli degli argomenti orali scelti dal candidato.

La Commissione per il colloquio e' composta di cinque professori di ruolo della Facolta'.

Art. 105. - I laureati in fisica, in matematica e fisica, in ingegneria, aspiranti alla laurea in scienze matematiche sono iscritti al terzo anno con la convalida di non piu' di dieci esami comuni superati a scelta della Facolta'.

Coloro che sono provveduti di altra laurea ed aspirano alla laurea in Scienze matematiche possono godere dell'abbreviazione di corso, che viene stabilita per decreto rettorale, udito caso per caso il Consiglio dei professori della Facolta' e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturita' classica o scientifica.

Laurea in matematica e fisica

Art. 106. - Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in matematica e fisica sono le seguenti:

Fondamentali:

1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);

2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);

3) Analisi superiore;

4) Matematiche complementari;

5) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

6) Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale);

7) Fisica teorica;

8) Fisica superiore;

9) Chimica generale ed inorganica, con elementi di organica.

Complementari:

1) Algebra superiore;

2) Geometria algebrica;

3) Geometria superiore;

4) Topologia;

5) Calcoli numerici e grafici;

6) Calcolo delle probabilita';

7) Geometria differenziale;

8) Matematiche superiori;

9) Teoria dei numeri;

10) Teoria delle funzioni;

11) Astronomia;

12) Fisica matematica;

13) Geodesia;

14) Meccanica superiore;

15) Fisica terrestre;

16) Meccanica statistica;

17) Spettroscopia;

18) Mineralogia.

Per gli insegnamenti di analisi matematica e di geometria analitica e geometria descrittiva e di fisica sperimentale e relative esercitazioni valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Art. 107. - Agli effetti della successione degli esami valgono le seguenti norme:

Gli esami di geometria analitica con elementi di proiettiva e di analisi algebrica sono propedeutici rispetto agli esami di geometria descrittiva con disegno, analisi infinitesimale, meccanica razionale, fisica sperimentale.

L'esame di geometria descrittiva e' propedeutico rispetto agli esami di matematiche complementari, geometria superiore, geometria algebrica, topologia, algebra superiore. L'esame di analisi infinitesimale e' propedeutico rispetto agli esami di analisi superiore, calcolo delle probabilita', teoria delle funzioni, matematiche superiori, geometria differenziale, calcoli numerici e grafici, teoria dei numeri.

L'esame di meccanica razionale e' propedeutico rispetto agli esami di fisica matematica, meccanica superiore, astronomia, geodesia.

L'esame di fisica sperimentale e' propedeutico rispetto agli esami di fisica, teorica, fisica superiore, spettroscopia, fisica terrestre, meccanica statistica.

Art. 108. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consta:

a)

di un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;

b)

di una prova pratica con relazione scritta su tema assegnato in base a sorteggio tra temi prestabiliti;

c)

della compilazione di una dissertazione scritta sperimentale o di carattere critico originale sulle scienze fisiche o matematiche e su tema scelto dal candidato;

d)

della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonche' di due su tre argomenti svolti dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione.

La dissertazione scritta deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, insieme coi titoli degli argomenti orali scelti dal candidato.

Art. 109. - La Commissione per la prova pratica, che ha luogo nell'Istituto di fisica sperimentale, e' composta dal direttore di questo Istituto, da un assistente dello stesso Istituto e di un altro professore titolare della Facolta' insegnante materie del gruppo fisico matematico.

La Commissione per il colloquio e' composta di cinque professori di ruolo della Facolta'.

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