DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 759

Type DPR
Publication 1954-05-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 5 maggio 1951, n. 517, relativa all'istituzione presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, di corsi pratici di lingue orientali; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta: E' approvato l'unito regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi pratici triennali di lingue orientali presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente previsti dalla legge 5 maggio 1951, n. 571, visto del Ministro proponente.

EINAUDI SCELBA - PICCIONI - MARTINO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1954

Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 146. - CARLOMAGNO

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 1

Regolamento dei corsi pratici triennali di lingue orientali presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente Art. 1. Presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente sono istituiti corsi pratici triennali per l'apprendimento di lingue orientali ed un corredo di nozioni sulla cultura, sulla organizzazione e sulla vita economica dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente. Alla fine dei corsi a chi ha superato gli esami prescritti viene rilasciato un diploma che ha valore in tutti i concorsi nei quali venga espressamente richiesto tale titolo. Puo' altresi' essere posto a concorso fra i diplomati un certo numero di borse di studio per i Paesi suddetti. Con speciale bando sono stabilite le modalita' particolareggiate per l'assegnazione delle borse.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 2

Art. 2. Il direttore dei corsi, da scegliersi fra i professori universitari, e' nominato annualmente dal presidente dell'Istituto.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 3

Art. 3. Gli insegnanti sono nominati annualmente dal presidente dell'Istituto tra i professori ordinari, incaricati, liberi docenti, assistenti, lettori universitari e docenti di istituti medi. Eccezionalmente essi possono essere scelti fra altre persone, anche di nazionalita' straniera, particolarmente competenti in una determinata materia. Il compenso da corrispondersi al personale insegnante per le prestazioni rese all'Istituto, sara' contenuto fra un minimo di L. 1000 (mille) ed un massimo di L. 1500 (millecinquecento) per ogni ora di insegnamento.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 4

Art. 4. I corsi comprendono le seguenti materie d'insegnamento: Obbligatorie: 1) una lingua dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente, scelta fra quelle insegnate presso l'Istituto; 2) lingua inglese o lingua russa; 3) geografia fisica e politico-economica dell'Asia; 4) nozioni di cultura generale sui Paesi del Medio ed Estremo Oriente. Facoltative altre lingue dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente, scelte fra quelle insegnate presso l'istituto o fra altre, il cui insegnamento potra' essere istituito dal presidente dell'Istituto all'inizio di ogni anno, ove i richiedenti superino il numero di tre.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 5

Art. 5. Per l'iscrizione ai corsi triennali e' necessario aver compiuto l'eta' di 15 anni. Coloro che chiedono l'iscrizione ai corsi devono presentare alla segreteria dell'istituto i seguenti documenti: 1) certificato di nascita in carta libera; 2) domanda di ammissione diretta al presidente dell'Istituto, specificando la lingua orientale che si intende studiare; 3) titolo di studio: licenza di una scuola media superiore. E' tuttavia in facolta' del presidente dell'Istituto, sentito il direttore dei corsi, di derogare a tale norma generale, in singoli casi particolari; 4) ricevuta del versamento del contributo annuo fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto; 5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 6

Art. 6. Gli elementi segnalati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero della difesa fruiscono dell'iscrizione gratuita. Gli Enti privati che hanno assunto o assumeranno a proprie spese la dotazione di un insegnamento di lingue orientali hanno diritto all'iscrizione gratuita degli studenti da essi indicati. Il numero degli allievi da iscrivere per effetto di questa disposizione sara' determinato, per ciascun anno accademico, dal presidente dell'Istituto.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 7

Art. 7. L'anno accademico si inizia il 15 novembre e termina il 14 novembre dell'anno successivo. I corsi si svolgono dal 15 novembre al 31 maggio.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 8

Art. 8. La frequenza alle lezioni e' obbligatoria. Gli allievi che restano assenti dalle lezioni per un numero di volte superiore della meta' delle lezioni stabilite per l'intero anno, non sono ammessi agli esami. Il presidente dell'Istituto, sentito il parere del direttore dei corsi e degli insegnanti delle materie relative, puo' disporre, anche nel corso dell'anno, l'allontanamento di quegli allievi che per la insufficiente preparazione e per il loro contegno dessero motivo di turbamento all'andamento didattico e disciplinare dei corsi.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 9

Art. 9. Ogni anno vengono impartite settimanalmente lezioni per tre ore di lingua orientale, per tre ore di lingua inglese o russa e per un'ora di cultura generale dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente. Inoltre in uno dei tre anni, a scelta dell'allievo, viene impartita un'ora settimanale di lezione di geografia fisica e politico-economica dell'Asia. L'orario viene stabilito al principio di ogni anno accademico dal presidente dell'Istituto sentito il direttore dei corsi.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 10

Art. 10. Il presidente dell'Istituto, sentito il parere del direttore dei corsi e degli insegnanti delle materie relative, ha facolta' di concedere l'iscrizione direttamente al 2° e al 3° corso a quegli allievi che per aver compiuto studi similari dimostrino di avere una preparazione linguistica culturale adeguata. E' in facolta' del presidente di determinare il modo per accertare questa preparazione.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 11

Art. 11. I programmi di massima dei corsi sono stabiliti con ordinanza del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio degli insegnamenti. Ogni insegnante non oltre il 31 dicembre presenta ed illustra ai direttore dei corsi il proprio programma specifico compilato sulle direttive del programma di massima. I programmi specifici sono sottoposti all'approvazione del presidente dell'istituto e su di essi gli studenti devono prepararsi agli esami.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 12

Art. 12. Gli insegnanti hanno l'obbligo di firmare il registro di presenza, annotarvi la lezione svolta e segnarvi le assenze degli allievi. Puo' essere adottato, a giudizio del presidente, il sistema delle firme di presenza degli allievi. Gli insegnanti assenti non giustificati per cinque volte consecutive potranno essere sostituiti. Entro il 31 marzo, gli insegnanti inviano al presidente dell'istituto una relazione scritta sull'andamento del corso e sul profitto degli allievi.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 13

Art. 13. Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva ed autunnale. Per ogni sessione deve essere presentata separata domanda d'esame, che gli insegnanti delle relative materie controfirmano per attestare la sufficiente frequenza alle lezioni. L'esame non superato nella sessione estiva puo' essere ripetuto in quella autunnale. Per l'ammissione al secondo ed al terzo anno gli Iscritti devono superare esami scritti e orali della lingua orientale prescelta della lingua inglese o russa. Per il conseguimento del diploma gli allievi devono superare, alla fine del corso, esami scritti ed orali della lingua orientale prescelta e della lingua inglese o russa, ed esami orali di cultura generale dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente. Non puo' essere ammesso agli esami di diploma chi non abbia superato, in uno dei tre anni del corso a sua scelta, l'esame di geografia fisica e politico-economica dell'Asia. L'allievo che alla sessione autunnale non abbia superato l'esame in una delle due lingue obbligatorie, deve ripetere l'anno sostenendo l'esame in ambedue le lingue. Le Commissioni esaminatrici sono composte, per gli esami di ammissione al secondo e al terzo anno, dal direttore dei corsi (o da altra persona designata dal presidente dell'Istituto) quale presidente della Commissione, e da due insegnami nominati dal presidente dell'Istituto, uno dei quali della materia d'esame. Per gli esami di diploma, le Commissioni sono composte dal presidente dell'Istituto quale presidente della Commissione, dal direttore dei corsi, da sette insegnanti nominati dal presidente dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 14

Art. 14. Gli esami delle materie linguistiche si svolgono come segue: Ammissione al secondo anno: Esami scritti: 1) Traduzione dalla lingua straniera in italiano di frasi o di un facile brano non conosciuti dall'allievo (punti 10). 2) Traduzione dall'italiano nella lingua straniera di frasi o di un breve brano conosciuti dall'allievo (punti 20). Esami orali: Lettura e traduzione di un brano di un testo di autore precedentemente studiato. Breve scambio di frasi correnti. Regole grammaticali. Ammissione al terzo anno: Esami scritti: 1) Dettato di un brano non conosciuto dall'allievo (punti 7). 2) Traduzione in italiano dello stesso brano dettato (punti 8). 3) Traduzione nella lingua straniera di un brano non conosciuto dall'allievo di un autore italiano (punti 15). Esami orali: Lettura e traduzione di brani di testi precedentemente studiati di autori moderni. Conversazione sugli argomenti del programma. Lettura e traduzione estemporanea di autori moderni o di articoli di giornale. Diploma: Esami scritti: 1) Dettato di un brano non conosciuto dall'allievo (punti 20). 2) Traduzione in italiano dello stesso brano dettato (punti 30). 3) Svolgimento nella lingua straniera di un tema assegnato dalla Commissione e ricavato dal corso di cultura generale (punti 60). Esami orali: Traduzione in italiano e commento nella lingua straniera dei testi di autori studiati. Conversazione. Lettura e traduzione estemporanea di autori moderni o di articoli di giornale. In tutti gli esami scritti e' consentito l'uso del vocabolario. Il punteggio degli esami scritti e' uno solo complessivo, espresso in trentesimi per gli esami d'ammissione al secondo e terzo anno ed in centodecimi per l'esame di diploma. Il punteggio degli esami orali, espresso con gli stessi criteri, e' separato ed indipendente da quello degli esami scritti. Per ciascun esame non e' ammesso alla prova orale chi abbia riportato nelle prove scritte un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (esami d'ammissione al secondo ed al terzo anno) o sessantaseicentodecimi (esami di diploma). Per la promozione al secondo ed al terzo anno e' necessario riportare un punteggio di almeno diciotto trentesimi in ciascun esame. Per il conseguimento del diploma e' necessario riportare un punteggio di almeno sessantasei centodecimi in ciascun esame.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 15

Art. 15. Per il rilascio del diploma occorre presentare la ricevuta del versamento (effettuato direttamente alla segreteria) della tassa di diploma, nell'ammontare fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Regolamento corsi di lingue orientali Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente- art. 16

Art. 16. Il presente regolamento ha piena validita' anche per I corsi tenuti presso le Sezioni dell'Istituto costituite in altre citta' italiane. Dette Sezioni dovranno informare la loro attivita' didattica alle direttive impartite dalla presidenza dell'Istituto, restando fermo che nelle Sezioni: 1) La nomina (di cui agli articoli 2 e 3) del direttore del corsi e degli insegnanti spetta al presidente della Sezione e deve venire sottoposta, all'approvazione del presidente dell'Istituto. 2) Le facolta' di cui al n. 3 dell'art. 5 e quella di cui all'art. 10 sono riservate al presidente dell'Istituto che le esercita su proposta del presidente della Sezione. 3) I programmi di cui al primo comma dell'art. 11 sono validi anche per le Sezioni. I programmi specifici dovranno essere trasmessi dal presidente della Sezione al presidente dell'istituto per l'approvazione. 4) Le Commissioni d'esame di cui al quinto comma dell'art. 13 sono composte per gli esami d' ammissione al secondo ed al terzo anno dal direttore dei corsi dell'istituto (o altra persona designata dal presidente dell'Istituto) quale presidente della Commissione, dal direttore dei corsi della Sezione e dall'insegnante della materia d'esame. Per gli esami di diploma la Commissione esaminatrice e' composta dal presidente dell'Istituto (o da altra persona da lui designata a sostituirlo) quale presidente della Commissione, dal presidente della Sezione, dal direttore del corsi della Sezione, da sei insegnanti nominati dal presidente dell'istituto, su proposta del presidente della Sezione, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.