DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 760
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: E' approvato e reso esecutivo l'atto-capitolato 23 aprile 1954 stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il sindaco del comune di Rimini per la concessione al Comune medesimo dell'impianto e dell'esercizio della filovia estraurbana Rimini-Riccione.
EINAUDI MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 132. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.