DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 819
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La voce 2 della tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582, e' modificata come segue: "2. - Biglietti postali: la tassa di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 15 grammi, di lire cinque (L. 5)".
Art. 2
Il presente decreto avra' effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI SCELBA - CASSIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 2. - TEMPESTA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.