LEGGE 17 luglio 1954, n. 823
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania; a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo alla Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VIGORELLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Convenzione-art. 1
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazione contro la disoccupazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della protezione legale contro la disoccupazione, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno, quindi, nominato come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il prof. Francesco Maria DOMINEDO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA il Signor Maximilian SAUERBORN, Segretario di Stato al Ministero federale del lavoro, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Articolo 1 (1) La presente Convenzione si riferisce alle legislazioni: 1) nella Repubblica italiana: sull'assicurazione contro la disoccupazione, ivi comprese le disposizioni circa l'assistenza straordinaria ai disoccupati; 2) nella Repubblica Federale di Germania: sull'assicurazione contro la disoccupazione e sull'assistenza ai disoccupati. (2) La presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi ed altre disposizioni che saranno emanate per l'esecuzione, l'integrazione o la modificazione delle legislazioni indicate nel paragrafo 1. La Convenzione si applica alle leggi ed altre disposizioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di persone, salvo opposizione del Governo di uno Stato contraente notificata ai Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla, data della pubblicazione ufficiale di tali atti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 (1) La presente Convenzione si applica: 1) al territorio della Repubblica italiana; 2) al territorio della Repubblica Federale di Germania. (2) La presente Convenzione si applica anche al territorio del Land Berlin, appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avra' fatto pervenire alla Repubblica italiana una apposita dichiarazione. A seguito di tale dichiarazione le disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al territorio della Repubblica Federale di Germania varranno anche per il territorio del Land Berlin.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 I cittadini italiani nella Repubblica Federale di Germania ed i cittadini tedeschi nella Repubblica italiana sono sottoposti alle legislazioni indicate nell'articolo 1. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato contraente nel cui territorio si trovano.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 (1) L'assoggettamento all'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione e' regolato dalle disposizioni vigenti nel territorio dello Stato in cui e' esercitata l'attivita' lavorativa. (2) In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni: 1) se un lavoratore e' inviato da un'impresa, avente sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, nel territorio dell'altro Stato, per un limitato periodo di tempo ed esplica la propria attivita' nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, continuano ad essere applicate le disposizioni dello Stato contraente nel quale ha la propria sede l'impresa alla quale appartiene il lavoratore, purche' il soggiorno nel territorio dell'altro Stato non superi i sei mesi. Cio' vale anche se il lavoratore a causa della particolare natura del lavoro soggiorna ripetutamente nel territorio dell'altro Stato e purche' ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Se la durata del lavoro nel territorio dell'altro Stato supera per motivi imprevedibili il periodo di sei mesi, possono continuare ad applicarsi anche successivamente in via eccezionale le disposizioni dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede con l'approvazione delle Supreme Autorita' Amministrative dello Stato in cui viene esercitata l'attivita' temporanea; 2) se gli addetti ad un'impresa esercente pubblici servizi di trasporto, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, sono occupati transitoriamente nel territorio dell'altro Stato come personale viaggiante, si applicano esclusivamente le disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa. Cio' vale anche per gli addetti ad una impresa esercente servizi di trasporto aereo, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, se possiedono la cittadinanza di questo Stato e sono occupati nei servizi di terra o di aria nel territorio dell'altro Stato, come, anche senza tener conto della loro cittadinanza, per altri addetti di tali imprese che sono inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato; 3) i membri dell'equipaggio di una nave sono soggetti alle disposizioni dello Stato contraente del quale la nave batte bandiera. Le persone assunte nel porto di uno dei due Stati contraenti per i lavori di carico e scarico, di riparazioni o di sorveglianza per detta nave, sono soggette alle disposizioni dello Stato al quale appartiene il porto; 4) gli addetti a enti o uffici pubblici, inviati dal territorio di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato, sono soggetti alle disposizioni della Amministrazione da cui sono inviati; 5) ai membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti, fatta eccezione dei consoli onorari, al loro personale d'ufficio e agli addetti al servizio personale di dette persone si applicano le disposizioni dello Stato contraente al quale appartengono. Tuttavia gli addetti che non sono funzionari o impiegati di ruolo e gli addetti al servizio personale possono chiedere, entro tre mesi dall'inizio della loro occupazione, con l'approvazione della competente Suprema Autorita' da cui dipende la rappresentanza diplomatica o consolare, di essere assicurati secondo le disposizioni dello. Stato contraente nel quale sono occupati. Se il rapporto di lavoro esisteva gia' al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il termine di tre mesi decorre da questa data. (3) Le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio del paragrafo 1; esse possono altresi' ammettere, di comune accordo, che si deroghi alle disposizioni del paragrafo 2, per singoli casi o gruppi di casi.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Il diritto alle prestazioni in caso di disoccupazione puo' essere fatto valere nel territorio dello Stato contraente in cui l'assicurato, al momento del verificarsi della disoccupazione, si trova per un soggiorno non temporaneo.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi di contribuzione risultanti da occupazioni, per le quali e' previsto l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione in ambedue gli Stati, secondo le rispettive legislazioni. I periodi per i quali sono stati rimborsati i contributi, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 11, non possono essere presi in considerazione ai fini del diritto alle prestazioni.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 La durata e la misura delle prestazioni in caso di disoccupazione sono regolate dalle disposizioni dello Stato contraente nel cui territorio il disoccupato fa valere il proprio diritto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, paragrafo 2.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Se ai sensi della legislazione tedesca la misura delle prestazioni e' calcolata secondo l'ammontare delle retribuzioni precedenti, dovranno essere prese come base di calcolo, in luogo delle retribuzioni per le occupazioni svolte nel territorio dell'altro Stato, le retribuzioni tariffarie o quelle localmente in uso per attivita' analoghe o equivalenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Se i familiari, aventi diritto a maggiorazioni, di un cittadino che beneficia delle prestazioni previste per il caso di disoccupazione risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, puo' essere concesso il trasferimento ad essi di una parte delle prestazioni.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 (1) I cittadini italiani e tedeschi, che si trasferiscono dal territorio dello Stato nel quale si e' verificata la disoccupazione nel territorio del proprio Stato, hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione dall'ente assicuratore del proprio Stato, in base alle disposizioni in esso vigenti, a condizione che l'ente assicuratore del primo Stato abbia preventivamente concesso l'autorizzazione per il trasferimento. Per la durata delle prestazioni vengono computati i periodi d'indennita' goduti nell'altro Stato. (2) Nel caso in cui non sussistono i requisiti di contribuzione e di occupazione per il conseguimento del diritto alle prestazioni nel proprio Stato, il disoccupato, il quale ha gia' beneficiato parzialmente di prestazioni nell'altro Stato, ha diritto alle prestazioni per il periodo non fruito, secondo le disposizioni di questo Stato, salvo per quanto riguarda la misura che e' determinata in base alla legislazione del proprio Stato.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 (1) Le prestazioni concesse in conformita' all'articolo 10 sono rimborsate dall'ente assicuratore dello Stato in cui e' stata da ultimo esercitata l'attivita' soggetta all'obbligo dell'assicurazione, a condizione che tale attivita' abbia avuto in questo Stato una durata di almeno tredici settimane. (2) L'ente assicuratore obbligato secondo il paragrafo 1 rimborsa all'ente assicuratore dell'altro Stato le prestazioni effettivamente corrisposte in base al periodo di contribuzione risultante nello Stato in cui si e' verificata la disoccupazione, e cioe': fino a concorrenza di sessanta giorni nel caso di un periodo di contribuzione di almeno tredici settimane, ma inferiore a ventisei settimane; fino a concorrenza di centoventi giorni nel caso di un periodo di contribuzione di almeno ventisei settimane, ma inferiore a cinquantadue settimane; fino a concorrenza di centottanta giorni nel caso di un periodo di contribuzione di cinquantadue settimane ed oltre. Sono tuttavia rimborsate le somme fino a concorrenza del massimo che sarebbe stato corrisposto dall'ente assicuratore obbligato nel proprio Stato. (3) Se un assicurato ha maturato il diritto a prestazioni nell'altro Stato, in base ad una occupazione per la quale nel proprio Stato non e' previsto l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'ente assicuratore dell'altro Stato rimborsa all'assicurato, su domanda, l'intero ammontare dei contributi versati fino al massimo di trentanove settimane e a condizione che l'assicurato non abbia beneficiato, in base a tali contributi, di prestazioni da parte dell'ente assicuratore presso il quale sono stati versati i contributi stessi. (4) Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati contraenti concorderanno le modalita' per il rimborso delle prestazioni e dei contributi di cui ai paragrafi da i a 3 del presente articolo. Per semplificare il calcolo potranno essere stabiliti importi forfettari.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 (1) Gli enti assicuratori obbligati alle prestazioni in base alla presente Convenzione corrispondono le prestazioni in denaro nella valuta del proprio Stato con efficacia liberatoria. (2) I trasferimenti derivanti dalla presente Convenzione sono considerati come pagamenti correnti e si effettuano in conformita' agli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento. (3) Se le disposizioni di uno dei due Stati contraenti fanno dipendere i pagamenti all'estero dal compimento di determinate formalita', le disposizioni valevoli per i nazionali si applicano egualmente alle persone e agli enti che debbono ricevere o effettuare un pagamento in base alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Le somme da rimborsare sulla base dell'articolo 11 vengono calcolate sulla base delle disposizioni della convenzione di pagamento valevole nel tempo fra entrambi gli Stati per i trasferimenti nel campo delle assicurazioni sociali con riguardo alle condizioni di cambio vigenti in ciascuno Stato.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 (1) Gli enti, le associazioni, le autorita' competenti per la materia disciplinata dalla presente Convenzione e gli Uffici del lavoro dei due Stati contraenti, si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni; tale reciproca assistenza e' gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorita' diplomatiche o consolari di tale Stato, competenti secondo la sede. (2) Le azioni degli enti assicuratori di uno dei due Stati contraenti, derivanti da contributi arretrati, godono, per l'esecuzione forzata come anche per il procedimento concorsuale e di amichevole composizione nell'altro Stato, degli stessi privilegi delle corrispondenti azioni degli enti assicuratori di questo Stato.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 (1) Le esenzioni da tasse e imposte previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle legislazioni elencate nell'articolo 1 valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli enti assicuratori e delle loro associazioni e delle autorita' competenti per le legislazioni predette dell'altro Stato. (2) Tutti gli atti, documenti e altre scritture, che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Gli enti, le associazioni, le autorita' e gli Uffici indicati nell'articolo 14, paragrafo 1, corrispondono direttamente fra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti, per l'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Le autorita' diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto del proprio Stato dinanzi a tutti gli enti, autorita' e tribunali dell'altro Stato, competenti in materia di legislazioni di cui all'art. 1.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 (1) Le istanze presentate presso enti assicuratori o altri uffici competenti di uno Stato contraente valgono anche quali istanze presentate presso enti assicuratori o altri uffici competenti dell'altro Stato contraente. (2) I ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine prestabilito presso un ufficio competente a riceverli di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come presentati in tempo utile se sono presentati entro tale termine presso un corrispondente ufficio dell'altro Stato. In questo caso, tale ufficio deve immediatamente inoltrare il ricorso all'ufficio competente. Se l'ufficio presso il quale e' presentato il ricorso, non conosce l'ufficio competente, l'inoltro puo' aver luogo per il tramite delle Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Le istanze che sono indirizzate agli enti e alle autorita' indicati all'articolo 14, paragrafo 1, o ai tribunali competenti dei due Stati contraenti, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle disposizioni disciplinate dalla presente Convenzione non possono essere respinti per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 (1) Le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti concorderanno direttamente tra di loro le disposizioni particolari circa le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, in quante esse richiedano un comune accordo. Esse potranno, specialmente, prendere accordi sulla designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti, i quali facilitine l'applicazione della presente Convenzione e corrispondano direttamente tra di loro. (2) Le Supreme Autorita' Amministrative si informeranno reciprocamente sulle modifiche sopravvenute nelle disposizioni interne dei loro Stati nel campo delle legislazioni indicate all'articolo 1. (3) Gli enti, le associazioni e le autorita' competenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di assistenza ai disoccupati dei due Stati contraenti si tengono reciprocamente al corrente di tutte le misure che sono adottate nel campo della loro competenza per l'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 (1) Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione sono risolte di comune accordo dalle Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti. (2) Qualora non sia possibile risolvere in tal mode la controversia, essa deve essere sottoposta, a richiesta di uno dei due Stati contraenti, a un collegio arbitrale. (3) Il collegio arbitrale e' formato di volta in volta nel modo seguente: le supreme autorita' amministrative dei due Stati contraenti nominano ciascuna un rappresentante e questi scelgono di comune accordo, un cittadino di un terzo Stato in qualita' di terzo arbitro. Se entro il periodo di tre mesi, dopo che uno Stato contraente ha manifestato la sua intenzione di ricorrere al collegio arbitrale, non sono stati nominati i rappresentanti e il terzo arbitro, ciascuno Stato contraente in mancanza di un altro accordo puo' chiedere al Presidente della Corte internazionale all'Aja di procedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente fosse cittadino di uno dei due Stati contraenti o impedito per altri motivi, deve procedere alle nomine necessarie il sostituto in carica. (4) Il collegio arbitrale emette le sue decisioni in base alla presente Convenzione in conformita' ai principi giuridici generalmente riconosciuti. (5) Il collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente sopporta le spese del proprio rappresentante. Le altre spese sono a carico, in parti uguali, dei due Stati contraenti. Per il resto il collegio arbitrale regola da se' la propria procedura.
Convenzione-art. 22
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