DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1954, n. 833
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto tecnico agrario di Bologna, gia' in atto, per esigenze di servizio, col relativo organico, dal 1 ottobre 1949;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1949 e' istituito in Bologna un Istituto tecnico agrario statale. Nella tabella, A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi e i posti di ruolo del suddetto Istituto tecnico agrario.
Art. 2
All'istituzione di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 Il contributo a carico dello Stato per il mantenimento del suddetto Istituto e' stabilito nella misura indicata nella tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 20. - TEMPESTA
Tabelle
TABELLA A Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario statale di Bologna istituito a decorrere dal 1 ottobre 1949 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Tabella del contributo per il funzionamento dell'Istituto tecnico agrario statale di Bologna istituito a decorrere dal 1 ottobre 1949 Parte di provvedimento in formato grafico
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