LEGGE 9 agosto 1954, n. 844

Type Legge
Publication 1954-08-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica 6 autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - GAVA - MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Accordo-art. 1

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Austriaca per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA, animati dal medesimo desiderio di sviluppare la collaborazione dei due Paesi nel campo della cultura, della istruzione e delle attivita' letterarie, scientifiche e artistiche; convinti che l'approfondimento delle reciproche conseguenze sulla civilta' e la vita spirituale dei due popoli e l'ulteriore incremento dei tradizionali scambi culturali fra i due Paesi risultano quanto mai opportuni nel comune interesse della Pace; hanno deciso di stipulare allo scopo un Accordo culturale, che sostituisce, in considerazione dei nuovi rapporti esistenti, l'Accordo del 2 febbraio 1935, e hanno nominati quali loro Plenipotenziari: il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'on. ALCIDE DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri; il PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA: il sig. dott. KARL GRUBER, Ministro per gli affari esteri; i quali, dopo aver riconosciuto in debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il Governo italiano riapre in Vienna l'Istituto italiano di cultura gia' previsto nell'Accordo del.2 febbraio 1935 e che avra' il compito di promuovere e coordinare tutte le attivita' intese alla diffusione e all'approfondimento della conoscenza in Austria della cultura e della vita italiana del passato e del presente, e di sviluppare in tal modo le relazioni italo-austriache nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.

Accordo-art. 2

Art. 2. Il Governo federale austriaco rimettera' in efficienza l'Istituto austriaco di cultura in Roma, sorto a suo tempo in seguito all'ampliamento dell'Istituto storico austriaco in Roma e che svolgera' in Italia attivita' corrispondenti a quelle dell'Istituto italiano di cultura in Vienna, menzionate all'articolo precedente, sviluppando cosi' da parte sua le relazioni italo-austriache nel campo scientifico, letterario ed artistico. Per gli scopi della sede dell'Istituto austriaco di cultura in Roma viene confermata da parte del Governo italiano la donazione di cui all'Accordo del 2 febbraio 1935.

Accordo-art. 3

Art. 3. Ciascuno dei due Governi potra' valersi del proprio Istituto di cultura quale organo di coordinamento e di esecuzione dei compiti previsti nel presente Accordo, come pure di ogni altra iniziativa intesa a intensificare i rapporti culturali fra i due Paesi. I due Governi si assicurano reciprocamente di accordare all'istituto di cultura dell'altro Stato le maggiori agevolazioni possibili per facilitare, sotto ogni riguardo, il conseguimento degli scopi predetti.

Accordo-art. 4

Art. 4. Ciascuno dei due Governi concede i seguenti vantaggi fiscali all'Istituto di cultura dell'altro Stato: 1) l'esonero da tutte le tasse di qualsiasi nome (statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro ente), siano esse a titolo continuativo o una volta tanto, in quanto tali tasse si riferiscano al ripristino, alla organizzazione ed alle attivita' degli Istituti di cultura specificate nei precedenti articoli del presente Accordo; 2) l'esonero dalle imposte reali per i beni immobili adoperati per gli scopi degli Istituti di cultura; 3) l'esonero dai pagamenti dei diritti doganali e delle altre tasse d'importazione, per quanto riguarda l'attrezzatura degli Istituti di cultura nonche' il loro materiale didattico, di studio e scientifico.

Accordo-art. 5

Art. 5. Il Governo federale austriaco ripristinera' presso l'Universita' di Vienna una cattedra da convenirsi e che sara' ricoperta da un docente italiano designato dal Governo italiano e nominato "Gastprofessor" dal Governo federale austriaco in base alle norme vigenti, in condizioni di reciprocita' il Governo italiano nominera' professore "incaricato" presso l'Universita' di Roma un docente austriaco per una cattedra da convenirsi. I due Governi prenderanno accordi caso per caso per l'eventuale istituzione di altre cattedre straordinarie, anche presso altre Universita' dei due Stati.

Accordo-art. 6

Art. 6. I due Governi, mentre riconoscono l'opportunita' di favorire la reciproca istituzione di lettorati presso la Universita' e altri Istituti superiori dei due Paesi, concordano in materia quanto segue: Il Governo italiano nella scelta dei titolari dei lettorati di lingua tedesca in quanto non vi provveda con cittadini della Repubblica, prendera' in considerazione candidati austriaci designati dal Governo federale austriaco in proporzione adeguata da determinarsi dalla Commissione mista di cui all'art. 16. Il Governo federale austriaco, nella scelta dei titolari dei lettorati di lingua italiana, in quanto non vi provveda con propri cittadini, prendera' in considerazione i candidati designati dal Governo italiano.

Accordo-art. 7

Art. 7. I due Governi favoriranno, tenendo presente le condizioni e le possibilita' pratiche dei due Paesi, lo scambio di studenti delle scuole superiori sia durante l'anno accademico, sia durante le vacanze, e quello di studenti degli istituti medi nel periodo delle ferie. In generale, e specie nei periodi feriali, saranno facilitati gli scambi di visite collettive di insegnanti e studenti in quanto appaiano atte a contribuire all'approfondimento della reciproca conoscenza della cultura dei due Paesi. Tutti gli scambi di cui al comma precedente saranno preventivamente concordati per ogni anno accademico e per ogni periodo di ferie, stabilendosene i programmi e le modalita', dalla Commissione mista di cui all'art. 16 che si varra' a tal fine della cooperazione dei rispettivi Istituti di cultura. I due Governi, inoltre, si accorderanno di anno in anno nei modi piu' adatti a favorire il concorso di uditori austriaci alle Universita' per stranieri e ai corsi estivi per stranieri esistenti in Italia, cosi' come di uditori italiani ai corsi estivi per stranieri che si organizzassero in Austria.

Accordo-art. 8

Art. 8. Tenendo conto del posto che gia' occupa nell'ordinamento degli studi in Italia l'insegnamento della lingua tedesca, il Governo federale austriaco si adoperera' per promuovere e favorire nelle scuole e negli Istituti di istruzione secondaria (Mittelschule) di ogni tipo o grado lo studio della lingua italiana come materia obbligatoria o relativamente obbligatoria o libera. A questo riguardo si terra' particolarmente conto delle necessita' delle popolazioni dei territori austriaci confinanti con la Repubblica italiana. Il Governo federale austriaco si impegna inoltre a fare inserire la richiesta di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana nel regolamento d'esami per il titolo di insegnante nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria (Mittelschule) di ogni tipo e grado, nonche' a prendere gli opportuni provvedimenti affinche' presso le Universita' austriache sia assicurato il perfezionamento degli aspiranti docenti di lingua italiana. In generale il Governo austriaco prendera' ogni opportuna misura per assicurare allo studio della lingua italiana in Austria ogni possibile sviluppo.

Accordo-art. 9

Art. 9. I due Governi si daranno scambievoli comunicazioni sui premi e sulle borse di studio e di viaggio gia' esistenti nei due Stati o che saranno creati da enti pubblici o privati, e che abbiano come scopo la conoscenza della lingua, delle arti, delle scienze e di ogni altra forma di vita culturale nell'altro Stato. I due Governi concorderanno i mezzi appropriati per render piu' efficaci tali provvidenze e concederanno, su base di reciprocita', agli aventi diritto le piu' ampie facilitazioni. Sara' inoltre provveduto, sempre sulla base della reciprocita', allo scambio di posti di lavoro e di studio negli Istituti scientifici specializzati dei due Stati.

Accordo-art. 10

Art. 10. Ciascuno dei due Governi si impegna a riconoscere, sulla base della reciprocita', i gradi e i diplomi accademici rilasciati ai rispettivi cittadini da Universita' e Istituti di istruzione superiore dell'altro Paese, salvo tuttavia le limitazioni e le esclusioni stabilite dalle vigenti leggi in ciascuno dei due Stati. Una Commissione di esperti dei due Paesi nominata a tal fine dai rispettivi Governi stabilira' entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo l'elenco dei titoli ammessi al reciproco riconoscimento e le condizioni per il medesimo.

Accordo-art. 11

Art. 11. I due Governi prenderanno nel campo delle arti figurative, della musica e del teatro, come pure nel campo cinematografico e radiofonico, tutti quei provvedimenti che potranno contribuire all'approfondimento della conoscenza della vita artistica e intellettuale in genere nei due Paesi. Cio' e' valido in particolare: a) per la reciproca organizzazione di esposizioni, concerti, esibizioni di singoli artisti e rappresentazioni di opere teatrali; b) per una adeguata immissione di opere radiofoniche dei due Paesi nella compilazione dei programmi, anche a mezzo di speciali accordi tra competenti uffici dei due Stati; c) per le massime facilitazioni nello scambio di film documentari ed educativi e specialmente di rassegne settimanali cinematografiche.

Accordo-art. 12

Art. 12. I due Governi si dichiarano pronti ad esaminare, con spirito di reciprocita' e con il piu' largo apprezzamento dei vicendevoli interessi, come pure con particolare riguardo alle necessita' delle scienze storiche, ogni proposta tendente ad integrare i fondi archivistici dei due Stati, a prevenire lo smembramento di fondi archivistici di formazione organica, e a consentire e facilitare l'esame dei fondi archivistici in sede o in via di prestito, a delegati dei Governi o di istituzioni pubbliche dei due Stati, o anche a studiosi privati, accreditati dai due Governi.

Accordo-art. 13

Art. 13. I due Governi favoriranno con ogni mezzo, e sulla base della reciprocita', il prestito diretto di libri, manoscritti, spartiti musicali e dischi fra le biblioteche d gli archivi dei rispettivi Stati nell'interesse degli studiosi dei due Paesi. Gli Istituti di cultura menzionati nel presente Accordo potranno venire incaricati dell'inoltro delle domande di prestito di cui al comma precedente.

Accordo-art. 14

Art. 14. I due Governi faciliteranno opportunamente la reciproca diffusione di giornali e di riviste periodiche d'ogni specie, come pure di cataloghi e pubblicazioni bibliografiche. Sara' inoltre provveduto a un regolare e ampio scambio delle pubblicazioni ufficiali dei due Stati, nonche' di quelle delle Universita', Accademie, Societa' scientifiche e di enti culturali in genere. Presso gli Istituti di cultura in Vienna e in Roma e' prevista l'organizzazione di esposizioni permanenti che informino rispettivamente sulla produzione editoriale italiana e austriaca. Infine le autorita' competenti promuoveranno e favoriranno al massimo grado le traduzioni di opere italiane e rispettivamente austriache in ogni campo, con particolare riguardo agli autori classici e alle opere di alto pregio letterario o scientifico. L'indicazione di tali opere, la cui traduzione viene raccomandata nel comune interesse, sara' fatta per mezzo degli Istituti di cultura previsti nel presente Accordo.

Accordo-art. 15

Art. 15. Sara' favorita la creazione e l'attivita' di Associazioni culturali e studentesche, che intendano concorrere allo sviluppo delle relazioni culturali fra i due Paesi.

Accordo-art. 16

Art. 16. Sara' creata una Commissione mista paritetica per regolare le diverse questioni di applicazione del presente Accordo e per procedere alle precisazioni necessarie alla pratica realizzazione dei principi suesposti, nonche' per promuovere gli speciali accordi che si mostrassero utili in avvenire. La Commissione mista, che si riunira' almeno una volta all'anno e alternativamente a Roma e a Vienna, sara' composta di cinque membri italiani e cinque austriaci, nominati dai rispettivi Governi. Di volta in volta potranno essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, previa notifica all'altra parte, anche degli esperti. Le sedute della Commissione mista saranno presiedute a Roma da un membro italiano e a Vienna da un membro austriaco.

Accordo-art. 17

Art. 17. Il presente Accordo viene concluso senza limitazione di tempo e restera' in vigore fino alla sua denuncia da una delle due Alte Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cessera' di aver vigore dopo sei mesi dalla notifica della denuncia; tuttavia le facilitazioni conferite agli Istituti di cultura di cui agli articoli dall'1 al 4 saranno reciprocamente mantenute per altri sei mesi.

Accordo-art. 18

Art. 18. Il presente Accordo sara' ratificato al piu' presto e lo scambio dei documenti di ratifica avra' luogo in Vienna. L'Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio delle ratifiche. In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo. Fatto in doppio originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, i due testi facendo egualmente fede. Roma, addi' 14 marzo 1952. Per la Repubblica Austriaca KARL GRUBER Per la Repubblica italiana ALCIDE DE GASPERI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

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