LEGGE 1 agosto 1954, n. 846

Type Legge
Publication 1954-08-01
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia, relativa alla costruzione ed alla gestione di una galleria stradale attraverso il Monte Bianco, firmata a Parigi il 14 marzo 1953 e l'annesso verbale finanziario firmato a Roma il 16 maggio 1953.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3

Per la spesa di lire 3 miliardi derivante, al Governo italiano, dall'esecuzione della predetta Convenzione da effettuarsi a carico del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, e' autorizzata la concessione di un contributo di eguale importo a carico del bilancio del Ministero del tesoro a favore della predetta Azienda in ragione: di lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54; di lire 800 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1956-57; e di lire 300 milioni nell'esercizio 1957-58.

Art. 4

Alla copertura dell'onere risultante per l'esercizio 1953-54 si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

La spesa complessiva di un miliardo posta a carico delle Collettivita' pubbliche italiane nel verbale definitivo finanziario annesso alla Convenzione suddetta sara' sostenuta dal Governo italiano per conto della Regione Valle d'Aosta, in ragione di 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55. Alla copertura della spesa medesima sara' provveduto mediante prelevamento di 500 milioni dal capitolo 487 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e di una pari somma del corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1954-55. Il recupero della detta somma di un miliardo anticipata dallo Stato sara' effettuato, per l'ammontare di 500 milioni, in unica soluzione, sul complesso delle entrate erariali che saranno attribuite per gli anni 1951, 1952 e 1953 alla Regione Valle d'Aosta in base all'ordinamento finanziario previsto dall'art. 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. A partire dall'anno 1955 il recupero sara' effettuato sulle entrate erariali devolute alla Regione medesima, in ragione di 100 milioni annui per cinque anni.

Art. 6

Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i criteri risultanti dalla predetta Convenzione e dall'annesso verbale finanziario, le norme necessarie per l'esecuzione della Convenzione stessa al fine anche di consentire la costituzione della Societa' italiana, prevista dall'art. 2 della Convenzione, e l'approvazione del relativo statuto.

EINAUDI SCELBA - PICCIONI - GAVA - ROMITA - MATTARELLA - DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Convention

Convention entre l'Italie et la France relative a la construction et a l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc. Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.