LEGGE 6 agosto 1954, n. 857
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai proprietari di motobarche o barche con motore ausiliario che risultino, alla data del 30 giugno 1953, inscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti come adibite alla pesca, i quali intendano procedere alla sostituzione del motore a benzina, che alla stessa data si trovava installato a bordo, con altro a ciclo diesel o semidiesel di potenza inferiore ai 24 H. P. A., potrà essere concesso un mutuo, non superiore, per ogni mezzo, alla somma di lire 1.200.000. Sui mutui, la cui durata non potrà superare i dieci anni, sarà corrisposto il tasso d'interesse del 4,50 per cento annuo, comprensivo della quota relativa all'assicurazione del natante, limitatamente al debito del mutuatario, per la perdita totale ed il salvataggio, e di ogni altra spesa.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.