DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 865
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1169, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1950, numero 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1352, n. 4551 e 25 agosto 1953, n. 1117; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli attuali articoli dal n. 252 al n. 254 relativi alla scuola di perfezionamento in dermatologia e stilografia sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di perfezionamento in dermatologia e sifilografia Art. 252. - La scuola ha la durata di due anni. Il numero dei posti messi a concorso e' limitato a otto per ogni anno accademico. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia e fisiologia della pelle; 2) Patologia generale dermatologica e venereologica; 3) Sierologia, biochimica; 4) Batteriologia e micrologia; 5) Clinica delle malattie cutanee; 6) Clinica delle malattie veneree; 7) Terapia fisica. 2° anno: 1) Clinica delle malattie cutanee; 2) Clinica delle malattie veneree; 3) Terapia medicamentosa; 4) Terapia fisica; 5) Cosmetologia e chirurgia riparatrice; 6) Igiene della cute e profilassi delle malattie cutanee con particolare riguardo alle dermatosi professionali. Art. 253. - Gli esami di profitto sono dati in due gruppi e in due sessioni distinte, uno alla fine del primo e uno alla fine del secondo anno. Gli esami di profitto del primo gruppo comprendono anatomia e fisiologia della pelle; patologia generale dermatologica e venereologica, sierologia, batteriologia e micrologia; oltre ad un colloquio su argomento di clinica dermosifilopatica e un esame clinico di un dermopaziente. Gli esami di profitto del secondo gruppo comprendono: clinica delle malattie cutanee; clinica delle malattie veneree; terapia fisica; terapia medicamentosa; cosmetologia e chirurgia riparatrice; igiene della cute e profilassi delle malattie cutanee con particolare riguardo alle dermatosi professionali; un esame clinico di due pazienti di spettanza dermatologica e venereologica. Art. 254. - L'esame di diploma consistera' nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su tema dato al candidato 24 ore prima della prova.
EINAUDI MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 39. - CARLOMAGNO
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