DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 868
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1495;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma il 25 novembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali della Universita' di Parma.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, 2° comma, e 100, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di fisiologia, generale in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Universita' di Parma, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare o diventino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
EINAUDI MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 63. - CARLOMAGNO
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