DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1954, n. 872
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1439;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le promozioni a verificatore delle ferrovie dello Stato vengono conferite, nel limite dei posti disponibili, per esame di concorso interno, al quale possono partecipare gli operai di 1ª classe con qualsiasi anzianita' di grado, e gli operai che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianita' di grado, purche' gli uni e gli altri si trovino nella condizione di aver conseguito in appositi esami la idoneita' teorica alle mansioni di verificatore e di aver successivamente compiuto, con esito favorevole, un periodo di esperimento pratico nelle relative funzioni della durata di due anni, con almeno 600 giornate di effettiva utilizzazione a partire dal conseguimento della idoneita'. Le promozioni a capo verificatori vengono conferite, nel limite dei posti disponibili, ai verificatori con qualsiasi anzianita' di grado, per esami di concorso interno.
Art. 2
Gli agenti gia' abilitati alle funzioni di verificatore alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno inquadrati tra i verificatori, se dichiarati meritevoli dalle Commissioni di avanzamento, con le seguenti modalita': a) per ordine di anzianita' di grado, nei limiti di 3/4 dei posti disponibili al 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto gli operai di 1° classe che abbiano esercitato con esito favorevole dopo l'abilitazione funzioni di servizio di verifica per 600 giornate; b) per ordine di anzianita' di grado, nei limiti di 3/4 dei posti disponibili al 10 gennaio degli anni successivi i restanti operai di 1ª classe che abbiano completato o completino dopo l'entrata in vigore del presente decreto il periodo di 600 giornate di servizio di verifica successivo all'abilitazione. Gli agenti appartenenti a questi gruppi, nel caso che la data, di inquadramento coincida con quella di nomina dei verificatori provenienti dai concorsi interni, saranno posti in coda a questi ultimi; c) per ordine di anzianita' di grado, nei limiti di 3/4 dei posti disponibili, dopo la sistemazione di cui alla lettera b) al 1 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto e con decorrenza corrispondente, gli operai che abbiano gia' maturato o maturino i cinque anni di anzianita' di grado ed abbiano gia' completato o completino il periodo di 600 giornate di funzioni di verifica successive all'abilitazione.
Art. 3
Gli allegati G - per quanto riguarda il personale tecnico ed operaio - ed I al regolamento del personale ferroviario, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ed aggiunte, nonche' le chiamate 18 e 19 in calce al detto allegato G, vengono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
EINAUDI SCELBA - MATTARELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 7.
Allegato G
ALLEGATO G Personale tecnico ed operaio Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I
ALLEGATO I Tabella relativa alle qualifiche per le quali, in base all'art. 60, vengono considerati esami di concorso quelli obbligatori per la promozione Guardasala Capo personale viaggiante Controllore viaggiante Conduttore capo Conduttore Capo deposito di 2ª classe () Capo deposito di 3ª classe Macchinista di 2ª classe Aiuto macchinista Sorvegliante della linea Capo squadra cantonieri Capo verificatori Sotto capo tecnico Verificatore Operaio di 1ª classe Operaio Capo motorista _ Capo elettricista _ Secondo nostromo _ Motorista di 1ª classe > delle navi traghetto Elettricista di 1ª classe_ Motorista _ () Per i capi tecnici di 3ª classe.
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