DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 874
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Vista la deliberazione 13 marzo 1954, n. 749, con la quale il Consiglio provinciale di Padova ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia; Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211, 6 resa applicabile nel territorio della provincia di Padova.
EINAUDI SCELBA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
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