DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1954, n. 883

Type DPR
Publication 1954-08-14
Ultimo aggiornamento 1954-10-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 26 giugno 1954, n. 341; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, esiste la necessaria disponibilita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, e' autorizzata la prelevazione di L. 351.450.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 163. - Fitto di locali.............. L. 34.500.000 Cap. n. 696 (modificata la denominazione). - Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra dei servizi centrali e periferici (compresi quelli presso i consolati italiani all'estero) incaricati dell'accertamento, liquidazione e pagamento dei danni di guerra e di tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio..... " 44.500.000 Cap. n. 697 (modificata la denominazione). - Gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra..................................... " 136.450.000 Ministero delle finanze: Cap. n. 294. - Acquisto di stabili e terreni L. 24.000.000 Ministero degli affari esteri: Cap. n. 95. - Spese per la tutela, ecc., delle collettivita', ecc....................... L. 82.000.000 Cap. n. 118-bis (di nuova istituzione). - Paghe al personale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato per esigenze re- lative ai servizi dell'emigrazione (art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67).......... " 27.000.000 Cap. n. 118-ter (di nuova istituzione). - Oneri previdenziali per il personale giorna- liero da assumere con contratto di diritto privato per esigenze relative ai servizi del- l'emigrazione................................. L. 3.000.000 ------------- L. 351.450.000 ------------- Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1954

Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 79. - CARLOMAGNO

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