DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto Presidenziale 12 maggio 1953, n. 692;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo, concluso a Bonn e a Roma, tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania, rispettivamente il 10 ed il 20 giugno 1953, relativo ai rapporti commerciali cinematografici fra i due Paesi.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto previsto dall'art. XIII del Protocollo suddetto.
EINAUDI SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - GAVA - VILLABRUNA - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 114. - CARLOMAGNO
Protocollo addizionale
Protocollo addizionale al Protocollo relativo ai rapporti commerciali cinematografici tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania del 1° e 10 luglio 1952 e al Protocollo sulla co-produzione cinematografica italo-germanica del 15 e 25 settembre 1952. In seguito alle trattative svoltesi nei giorni 1 e 2 giugno 1953, tra le Delegazioni di esperti italo-germanici, a norma dell'articolo XI del Protocollo sui rapporti commerciali cinematografici italo-germanici tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania del 1° e del 10 luglio 1952 e dell'articolo IX del Protocollo sulla co-produzione cinematografica italo-germanica del 15 e del 25 settembre 1952, le Parti contraenti si sono dichiarate d'accordo su quanto segue, 1. La durata del Protocollo sui rapporti commerciali cinematografici tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania del 1° e del 10 luglio 1952 e del Protocollo sulla co-produzione cinematografica italo-germanica del 15 e 25 settembre 1952 viene prorogata per l'anno cinematografico che avra' inizio il 10 settembre 1953 e finira' il 31 agosto 1954, con le varianti previste dagli articoli contrassegnati con i numeri 2 e 3 del presente Protocollo. La stessa durata, 1 settembre 1953-31 agosto 1954, e' estesa alle relative note, scambiate tra le due Delegazioni. 2. Il testo degli articoli II, V, XI e XIII del Protocollo sui rapporti commerciali cinematografici tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania viene modificato come segue: Articolo II Per i film a lungometraggio che dovranno essere sfruttati in versione doppiata viene stabilito il seguente regolamento: a) nella Repubblica Federale di Germania, per il periodo decorrente dal 1 settembre 1953 al 31 agosto 1954, saranno concesse autorizzazioni per lo sfruttamento di film italiani in versione doppiata fino alla concorrenza di 30 film. Detti film dovranno essere oggetto di contratto con una o piu' ditte germaniche, che siano autorizzate al noleggio di film italiani nella Repubblica Federale di Germania; b) nella Repubblica italiana i competenti uffici concederanno autorizzazioni, per il periodo decorrente dal 1 settembre 1953 al 31 agosto 1954, per lo sfruttamento di film germanici in edizione doppiata fino alla concorrenza di 30 film. Detti film dovranno essere oggetto di contratto con una o piu' ditte italiane, che siano autorizzate al noleggio di film germanici nella Repubblica italiana. Articolo V I film di lungometraggio italiani e germanici, di cui agli articoli I e II, non dovranno, in linea di massima, essere stati presentati in prima visione mondiale anteriormente a 30 mesi prima dell'inizio dell'anno cinematografico cui si riferisce il presente Protocollo. Condizione essenziale per il rilascio da parte italiana del certificato di cui all'articolo III e' che il film abbia ottenuto il premio supplettivo dell'8 per cento. Eccezioni ai capoversi uno e due potranno essere consentite di comune accordo per film di particolare valore artistico. Articolo XI Su richiesta di una delle Parti contraenti, durante la validita' del presente Protocollo e comunque non oltre la fine del mese di giugno 1954, si riunira' una Commissione mista cinematografica per l'esame della regolare esecuzione del presente Protocollo e per predisporre le basi di un nuovo accordo. Articolo XIII Il presente Protocollo entrera' in vigore all'atto della firma ed avra' effetto per un anno a partire dal 1 settembre 1953. I trasferimenti di cui all'articolo VI continueranno ad essere regolati anche dopo la scadenza del presente Protocollo dall'Accordo di pagamento in vigore tra i due Paesi nel momento in cui il trasferimento viene effettuato. 3. L'articolo XI del Protocollo sulla co-produzione cinematografica italo-germanica viene cosi' modificato: (1) Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della sua firma ed avra' la validita' di un anno a partire dal 1 settembre 1953. (2) La produzione e lo sfruttamento dei film di co-produzione, autorizzati secondo le norme di questo Protocollo, continueranno anche dopo la cessazione della sua validita', giusta le norme dallo stesso previste. Fatto a Bonn e a Roma rispettivamente il 10 ed il 20 giugno 1953 in quattro copie originali di cui due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i detti testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania HERMANN REINHARDT Per la Repubblica italiana CORRIAS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI
Zusatzprotokoll
Zusatzprotokoll zum Protokoll ueber die filmwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Italien vom 1. und 10. Juli 1952 sowie zum Protokoll ueber deutsch - italienische Gemeinschaftsproduktionen auf dem Filmgebiet vom 15. und 25. September 1952. Parte di provvedimento in formato grafico
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