DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 949
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 30973, emesso nell'adunanza del 25 settembre 1953; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, esclusa la zona appresso indicata. A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, lo stesso abitato, limitatamente alla parte della zona centrale ovest denominata RoccheCanne e San Cono, indicata nell'annessa planimetrica, vistata dal Ministro proponente, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane).
EINAUDI ROMITA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 113. - CARLOMAGNO
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