DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 951

Type DPR
Publication 1954-08-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2051, con il quale i comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, in provincia di Bergamo, furono riuniti in Comune unico con denominazione Gromo;

Viste le istanze in data 24 luglio 1946 ed in data 8 giugno 1947, nonche' le istanze in data 26 e 27 dicembre 1953, 3, 9 e 18 gennaio 1954, con le quali, rispettivamente, la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Gromo e Valgoglio e la maggioranza dei tre quinti degli elettori del cessato comune di Gandellino ne hanno chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa riunione;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Gromo in data 17 novembre 1946, n. 74, e della Deputazione provinciale di Bergamo in data 6 maggio 1947, n. 69, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1

Sono ricostituiti i comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, in provincia di Bergamo, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa riunione.

Art. 2

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i ricostituiti comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Gromo. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, dello disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale attualmente in servizio presso il comune di Gromo, che sara' inquadrato negli organici dei ricostituiti comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

EINAUDI SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1954

Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 115. - CARLOMAGNO

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