DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 960
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1319, emesso nell'adunanza del 26 giugno 1954; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso.
EINAUDI ROMITA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 129. - CARLOMAGNO
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