DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1954, n. 968

Type DPR
Publication 1954-08-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

L'art. 150 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' sostituito dal seguente: "Le deliberazioni del Consigli provinciali, che impegnino con principio di spesa continuativa i bilanci futuri, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. "Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, la approvazione delle deliberazioni suddette e' data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa. "L'approvazione di cui ai due comma precedenti e' richiesta anche se trattasi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi o con nuove o maggiori entrate, a norma degli articoli 317, 318 e 319".

Art. 2

Il terzo e quarto comma dell'art. 299 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti: "Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai Consigli provinciali sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa". "Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, l'approvazione delle deliberazioni suddette e' data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa".

Art. 3

L'art 306 del testo unico predetto, successivamente modificato, e' sostituito dal seguente: "Le deliberazioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico; la deliberazione del Consiglio provinciale deve essere inserita in sunto nel "Foglio degli annunzi legali della Provincia". "Qualsiasi contribuente puo' reclamare alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte. "Il termine per la presentazione del reclamo e' di venti giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali e da quello dell'inserzione nel "Foglio annunzi legali" per quelle provinciali. "Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date, tanto per i comuni quanto per le province, dalla Giunta provinciale amministrativa. "Spetta, altresi', alla Giunta provinciale amministrativa, di autorizzare, in caso di accertate necessita', la applicazione di eccedenze fino al 400% per i comuni e al 300% per le province sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703. "La Giunta provinciale amministrativa, puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare fino al limite del 50% delle tariffe massime ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia e quelle sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonche' l'aumento delle tariffe massime dell'imposta di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703. "La Giunta provinciale amministrativa esamina la regolarita' dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le eventuali controdeduzioni, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle singole spese a norma degli articoli 314, 320 e 321. "Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo pretorio per otto giorni; quelle relative alle province sono, inoltre, inserite per sunto nel "Foglio degli annunzi legali". "Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di venti giorni, al Ministro per l'interno, da parte del prefetto, delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia. "Per le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'ottavo comma. "I decreti del Ministro per l'interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto col Ministro per le finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, sono definitivi e contro di essi e' ammesso soltanto il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti alla meta'. "La Sezione pronuncia in Camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato".

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 320 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente: "Qualora trattasi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le province che applicano eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa".

Art. 5

L'art. 332 del testo unico predetto e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci del comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante l'applicazione, oltre alla sovrimposta fino al terzo limite ed alle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, di una eccedenza del 400% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, del 50% sulle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quella sull'industria, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonche' l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703. "Alla stessa Commissione e' altresi' demandata la approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonche' l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno. "In sede di approvazione di bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e puo' promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge. "Essa puo', inoltre, rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuoverne le modificazioni necessarie. "Puo', infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio. "Per i comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa. "Dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e di quelli della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia, al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data della loro adozione".

Art. 6

L'art. 336 del testo unico predetto, successivamente modificato, e' sostituito dal seguente: "Le province che, nonostante l'applicazione di eccedenze fino al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio del bilancio stesso".

Art. 7

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 GENNAIO 1979, N. 3 ((4))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))

Art. 10

Il primo comma dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, e' sostituito dal seguente: "In caso di insufficienza dei proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura, i comitati e, nel caso previsto all'art. 10, le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dal prefetto, su conforme parere dell'Intendenza di finanza, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che, nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, si giovane degli svaghi e dei trattenimenti in esse organizzati".

Art. 11

L'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, a' sostituito dal seguente: "Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi. "Appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore alle lire trenta milioni. "Tutte le altre appartengono alla seconda classe".

Art. 12

Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 48, concernente la omologazione delle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che riguardino modificazioni ai ruoli organici del personale od alle relative norme regolamentari, e' soppresso.

Art. 13

Il secondo comma dell'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e' sostituito dal seguente: "In ogni provincia il prefetto incarica un consigliere di prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza".

Art. 14

Il terzo comma dell'art. 25 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, quale risulta dall'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e' sostituito dal seguente: "Il prefetto puo' intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze gia' pronunciate in tale materia".

Art. 15

L'art. 2 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, prorogato dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, e' sostituito dal seguente: ((Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' stanziato annualmente - sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso - un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe. Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessita' del servizio. Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto in base ad elenchi di spedalita' liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore)).

Art. 16

L'art. 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e' sostituito dal seguente: ((I prefetti trasmettono di volta in volta al Ministero dell'interno le schede degli addebiti relative alle spedalita' consumate dagli indigenti presso i nosocomi delle rispettive Province e risultanti dalle schede stesse. Il Ministero, entro il 31 luglio di ciascun anno, notifica alle Amministrazioni comunali ed ai rispettivi esattori, tramite le competenti Prefetture, gli importi di cui alle dette schede. I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica indicata al comma precedente, sono tenuti a comunicare alle intendenze di finanza l'ammontare complessivo dovuto dai singoli Comuni compresi nelle rispettive Province. Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo, curano il versamento, presso le sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune stesso l'importo corrispondente. Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilita', le intendenze di finanza provvedono affinche' il carico suindicato sia, in tutto ed in parte, imputato ai ruoli della imposta comunale. In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge)).

Art. 17

I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847, della legge 8 aprile 1940, n. 377, e del decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, tra le province, affinche' i prefetti li distribuiscano fra gli enti comunali di assistenza. Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli enti predetti. Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal prefetto sara' da ciascuna amministrazione tenuto conto nel provvedere agli adempimenti di cui all'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 18

I servizi di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e i provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, di cui all'articolo 154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sono attribuiti al prefetto. All'uopo, in ciascun esercizio finanziario saranno disposti dal Ministero dell'interno congrui accreditamenti a favore delle Prefetture, sui competenti capitoli di bilancio. I servizi concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di pertinenza della Divisione 21 - sezione 2ª - delle Prefetture, giusta la tabella allegato 1 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, nonche' quelli riguardanti l'assistenza post-bellica di pertinenza degli uffici di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 maggio 1946, che vengono soppressi, sono assegnati ad una Divisione della prefettura, che assumera' la denominazione di Divisione 5ª - Assistenza pubblica.

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