DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 987
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277, 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1314; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738 e 30 giugno 1954, n. 753; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 285, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un "corso di perfezionamento in nipiologia". Corso di perfezionamento in nipiologia Art. 286. - E' istituito presso l'Universita' di Napoli un corso di perfezionamento in nipiologia. Il corso che ha la durata di un anno ha sede presso la clinici pediatrica ed e' diretto dal direttore della clinica stessa. Art. 287. - Possono iscriversi al corso solamente coloro che siano gia' specializzati in pediatria. Art. 288. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: a) concetto e storia della nipiologia. Legislazione per la protezione del lattante; b) genetica ed eugenica; c) embriologia, anatomia, ortogenesi del lattante; d) embriopatie; e) l'eta' del neonato; f) fisiologia del lattante; g) importanza dell'alimentazione sullo sviluppo del lattante; h) psicologia del lattante con speciale riguardo allo sviluppo del sistema neuro-psichico. Psichiatria del lattante; i) l'allergia del lattante; l) ortopedia e traumatologia del lattante; m) oftalmologia del lattante; n) otorinolaringoiatria del lattante; o) dermatologia del lattante; p) pedagogia del lattante; q) influenza dell'ambiente sullo sviluppo del lattante; r) profilassi individuale e sociale del lattante; s) educazione fisica del lattante; t) etnografia del lattante; u) assistenza al lattante illegittimo; v) assistenza al lattante legittimo con speciale riguardo all'azione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' ed infanzia. Art. 289. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni e della frequenza a turni nel reparto immaturi esistenti in clinica pediatrica. Art. 290. - I perfezionandi debbono pagare le stesse tasse (immatricolazione, iscrizione, ecc.) vigenti per le altre scuole di perfezionamento e debbono inoltre versare un contributo speciale di L. 30.000 che, ai sensi dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sara' devoluto all'istituto di clinica pediatrica. Art. 291. - I perfezionandi dovranno sostenere alla fine del corso un esame orale sulle materie di insegnamento e dovranno discutere una tesi scritta compilata sai mio degli argomenti delle materie di insegnamento. Art. 292. - La Commissione esaminatrice presieduta dal direttore del corso (cioe' dal direttore della clinica pediatrica), sara' composta di cinque insegnanti del corso, invitati a rotazione. Art. 293. - I perfezionandi che, ammessi all'esame in base alla frequenza, lo avranno superato, otterranno un certificato di frequenza e di esame.
EINAUDI MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 155. - CARLOMAGNO
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