DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1057
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sul disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 1139, con cui viene riconosciuta la personalita' giuridica dell'Ente autonomo denominato "Fiera del mare", con sede in Taranto, ed approvato il relativo statuto;
Ritenuta la opportunita' di modificare lo statuto del suddetto Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
L'Ente autonomo, con sede in Taranto, denominato "Fiera del mare", assume la nuova denominazione "Fiera internazionale del mare".
Art. 2
E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera internazionale del mare" che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 1139. L'allegato statuto composto di 17 articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.
EINAUDI VILLABRUNA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 16. - CARLOMAGNO
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 1
Statuto dell'Ente autonomo "Fiera internazionale del mare" Taranto Art. 1. E' costituito, con sede in Taranto, l'Ente autonomo "Fiera internazionale del mare".
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 2
Art. 2. Scopo dell'Ente e' di curare l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera internazionale del mare, come mostra-mercato delle attivita' marinare internazionali, con specializzazione all'armamento, civile e militare, e alle attrezzature portuali.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 3
Art. 3. L'Ente potra', inoltre, assumere e sviluppare iniziative utili ai fini dell'incremento delle attivita' marinare sia nel campo economico che in quello culturale.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 4
Art. 4. Sono fondatori dell'Ente: la Camera di commercio, il Comune, l'Amministrazione provinciale di Taranto la riconoscimento delle particolari benemerenze che la Marina militare ha acquisito in occasione delle prime tre manifestazioni della Fiera del mare, viene considerato Fondatore "ad honorem" il Ministero della difesa-Marina.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 5
Art. 5. Sostenitore dell'Ente sara' considerato chi conferisce al patrimonio di questo, una volta tanto, la somma di lire un milione, benemerito chi versera', una volta tanto, lire trecentomila.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 6
Art. 6. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dalle pertinenze inventariali delle precedenti manifestazioni; b) dal capitale che verra' conferito da ciascuno del tre Enti fondatori, dalle donazioni e dai contributi destinati ad incrementarlo; c) dai contributi dei sostenitori e dei benemeriti; d) dalla quota di attivita' netta di ciascuna manifestazione annuale, secondo il disposto del successivo art. 16.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 7
Art. 7. Alla gestione dell'Ente si provvede: a) con la rendita netta del patrimonio; b) con il ricavo del fitto degli stands, degli spazi, aree e di ogni altra concessione; c) con i proventi dei biglietti di ingresso, della pubblicita' e di altre iniziative fieristiche.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 8
Art. 8. Sono organi di amministrazione: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) la Giunta esecutiva.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 9
Art. 9. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria e commercio; dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Rappresenta l'Ente a tutti gli effetti, convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione della Giunta esecutiva, sottoscrive gli atti deliberativi emanati dall'Ente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 10
Art. 10. In seno al Consiglio di amministrazione vengono eletti due vice presidenti che coadiuvano il presidente e lo sostituiscono per delega di lui in caso di assenza o impedimento. In mancanza di delega, le funzioni presidenziali vengono esercitate dal vice presidente piu' anziano di eta'. I vice presidenti durano in carica tre anni.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 11
Art. 11. Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, e' composto, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, dai seguenti membri: 1) da tre rappresentanti della Camera di commercio di Taranto, di cui il presidente in carica e' componente di diritto; 2) da tre rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Taranto, di cui il presidente in carica e' componente di diritto; 3) da tre rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Taranto, di cui il sindaco in carica e' componente di diritto; 4) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 5) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; 6) da un rappresentante del Ministero della difesa Marina; 7) da un rappresentante del Ministero della difesa Esercito; 8) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 9) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; 10) da un rappresentante del Ministero dei trasporti; 11) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 12) da un rappresentante del Ministero del lavoro; 13) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; 14) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste (Direzione generale pesca); 15) da un rappresentante degli industriali; 16) da un rappresentante dei commercianti; 17) da un rappresentante degli agricoltori; 18) da un rappresentante degli artigiani; 19) da due rappresentanti degli espositori, designati dal presidente dell'Ente secondo le modalita' che verranno stabilite dalla Giunta esecutiva dell'Ente stesso, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio; 20) da un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo, nella persona del presidente in carica; 21) da un rappresentante degli armatori; 22) da due rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali nazionali indicate dal Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero del lavoro; 23) da due rappresentanti dei dirigenti di azienda, uno per l'industria e uno per il commercio. I membri di cui ai numeri 15), 16), 17), 18), 21) e 23), sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali rappresentative delle categorie. I componenti il Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Al Consiglio di amministrazione spettano i pieni poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; esso ne determina le direttive, delibera sulle azioni da svolgere sull'eventuale modifica dello statuto da sottoporre al Ministero dell'industria e commercio, e prende i provvedimenti all'uopo necessari. Le funzioni del presidente, dei vice presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite. Il Consiglio viene convocato almeno due volte all'anno dal presidente e tutte le volte che almeno la meta' dei componenti del Consiglio stesso o dei componenti del Collegio sindacale, ne avanzi richiesta scritta e motivata. Nel caso di vacanza, le Amministrazioni e gli Enti competenti provvederanno sollecitamente alle nuove designazioni. Il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva potranno avvalersi della collaborazione di esperti appartenenti alle varie categorie merceologiche dagli espositori.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 12
Art. 12. Il Consiglio di amministrazione nomina una Giunta esecutiva della quale fanno parte il presidente dell'Ente che la presiede, i due vice presidenti, e sei membri del Consiglio stesso, da eleggersi a scrutinio segreto, dei quali almeno tre scelti fra i rappresentanti degli Enti fondatori, uno per ciascuno degli Enti. La Giunta invigila all'esecuzione del deliberata del Consiglio di amministrazione e provvede all'ordinaria gestione nell'Ente. Puo' anche sostituirsi al Consiglio per quegli atti di gestione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 13
Art. 13. Il segretario generale e' nominato, su proposta del presidente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e commercio, sentito il competente organo consultivo ministeriale, ed e' considerato impiegato di concetto, dirigente, di ruolo. Egli e' a capo degli uffici, cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e di questi organi funziona da segretario.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 14
Art. 14. Il Collegio dei sindaci viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed e' composto da cinque membri: a) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero del tesoro; c) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; d) un rappresentante del Comune; e) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consiglio di amministrazione determina preventivamente l'indennita' ai membri del Collegio dei sindaci.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 15
Art. 15. L'esercizio finanziario comincia il 1 gennaio ed ha termine il 31 dicembre. La Giunta esecutiva deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo per il nuovo esercizio e non oltre tre mesi della chiusura di ciascun esercizio finanziario il conto consuntivo dell'esercizio scaduto. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione sara' convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo. I conti consuntivi devono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei sindaci e corredati da una sua relazione. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, entro un mese dall'approvazione del Consiglio d'amministrazione, dovranno essere inviati per la definitiva approvazione al Ministero dell'industria e commercio. Debbono parimenti venire sottoposti all'approvazione del predetto Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio dell'Ente per piu' di un esercizio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 16
Art. 16. Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per: il 40% in aumento del patrimonio; il 50% per la costituzione della riserva; il 10% a disposizione della Giunta, anche per eventuali gratificazioni ai collaboratori dell'Ente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera internazionale del mare- art. 17
Art. 17. L'Ente potra' essere sciolto in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione con i voti di almeno i due terzi dei consiglieri in carica. L'Ente potra' essere altresi' sciolto, per determinazione governativa, in caso di manifesta impossibilita' di raggiungere i fini e, comunque, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse. Il liquidatore viene nominato dal Ministro per l'industria e commercio, sentito il Ministro per la marina mercantile. Il decreto Ministeriale di nomina del liquidatore potra' fissare le modalita' della liquidazione, il termine entro cui la medesima deve essere compiuta. Il rendiconto finale presentato dal liquidatore e' soggetto alla approvazione del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Ministro per la marina mercantile. Il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Ministro per la marina mercantile, puo', in caso eccezionale, affidare la amministrazione straordinaria dell'Ente ad un proprio commissario straordinario. In caso di scioglimento, il patrimonio netto dell'Ente andra' ripartito fra gli enti fondatori di cui al primo comma dell'art. 4, proporzionalmente all'entita' dei contributi da casi conferiti. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio VILLABRUNA
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