DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1058
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, numero 230, modificato con regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2475; 27 ottobre 1932, n. 2084; 13 dicembre 1934, n. 2403; 1 ottobre 1936, n. 2019; 20 dicembre 1937, n. 2684; 5 maggio 1939, n. 1145; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 643 e con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 853; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta, la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di: "chimica analitica".
EINAUDI MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 12. - CARLOMAGNO
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