DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1954, n. 1092

Type DPR
Publication 1954-07-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di coproduzione cinematografica fra l'Italia e la Spagna firmato a Venezia il 2 settembre 1953 ed al relativo scambio di Note effettuato a Madrid in data 30 settembre 1953.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 ottobre 1953. Il presente decreto, munito de sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - GAVA - VILLABRUNA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 29. - CARLOMAGNO

Accordo-art. 1

Accordo di coproduzione cinematografica italo-spagnolo La Cinematografia italiana e la Cinematografia spagnola sono destinate per le loro caratteristiche tradizionali ed ambientali ad integrarsi a vicenda, con la possibilita', attraverso le norme di cui al presente Accordo, di raggiungere una collaborazione efficace nella realizzazione comune di film di importanza internazionale. In esecuzione, pertanto, di quanto previsto dall'art. VIII dell'Accordo cinematografico italo-spagnolo, firmato a Madrid il 16 marzo 1953, si e' convenuto quanto appresso: Art. 1. Le competenti Autorita' dei due Paesi faciliteranno, nei limiti del possibile, la realizzazione di film in coproduzione italo-spagnola.

Accordo-art. 2

Art. 2. I film, per essere riconosciuti di coproduzione, ai fini del presente Accordo, dovranno essere tratti da soggetti che abbiano un valore internazionale ed una qualita' tali da apportare prestigio alla cinematografia italiana e spagnola. Dovranno, inoltre, essere prodotti da ditte di provata capacita' tecnica e finanziaria ed essere diretti esclusivamente da registi italiani o spagnoli.

Accordo-art. 3

Art. 3. I film di cui all'art. 2 dovranno essere prodotti secondo le norme stabilite nei seguenti paragrafi: A. - FILM GEMELLI I. - L'impegno di realizzare film gemelli comporta come contropartita per ciascun film, coprodotto nel territorio di uno dei due Paesi, un film equivalente coprodotto nel territorio dell'altro; II. - La partecipazione finanziaria dei coproduttori di ciascun Paese, dovra' essere inversa nel secondo film gemello rispetto a quella del primo film. La quota di partecipazione del coproduttore minoritario non potra' essere inferiore al 30%; III. - La realizzazione di due film gemellati dovra', nell'insieme, apportare una quantita' di lavoro il piu' possibile equivalente per ciascun Paese nell'impiego degli artisti, dei tecnici e delle maestranze. In ogni caso, in ciascuno dei due film gemellati dovra' essere assicurata la partecipazione di almeno un attore principale ed un attore secondario di ciascun Paese; IV. - Le somme destinate, in ciascuno dei due Paesi, al pagamento di teatri di posa, stabilimenti o mezzi tecnici, dovranno essere equivalenti nell'insieme dei due film; V. - Tre coppie di film gemellati potranno essere autorizzate dalle competenti Autorita' dei due Paesi durante il periodo di validita' del presente Accordo. Allo scadere dell'ottavo mese dall'entrata in vigore del presente Accordo le competenti Autorita' dei due Paesi avranno la facolta' di aumentare, di comune intesa, tale cifra; VI. - L'autorizzazione definitiva alla coproduzione del primo film di ciascuna coppia non potra' essere rilasciata che dopo l'avvenuta presentazione di un progetto sommario del secondo film, da coprodursi nell'altro Paese, e sempre precedentemente all'inizio della lavorazione del primo film; VII. - Le riprese del secondo film di ciascuna coppia dovranno essere iniziate non piu' tardi di quattro mesi dal rilascio del nulla osta di programmazione in pubblico del primo film in uno dei due Paesi; VIII. - Il secondo film della coppia dovra' essere prodotto dalle stesse ditte produttrici del primo. In caso di comprovata necessita', le competenti Autorita' dei due Paesi potranno autorizzarne la sostituzione. B. - FILM AL 50% NON GEMELLI I. - Per film di coproduzione al 50% non gemelli, si intendono quei film prodotti con una partecipazione finanziaria del 50% da parte dei coproduttori di ciascun Paese e nei quali i rispettivi apporti siano nel complesso equivalenti per quanto si riferisce: a) alle riprese (interni ed esterni); b) alle varie lavorazioni tecniche; c) ai collaboratori artistici e tecnici; II. - Sei film al 50%, non gemellati, potranno essere autorizzati dalle competenti Autorita' dei due Paesi durante il periodo di validita' del presente Accordo. Allo scadere dell'ottavo mese dall'entrata in vigore del presente Accordo, le competenti Autorita' dei due Paesi avranno la facolta' di aumentare, di comune intesa, tale cifra.

Accordo-art. 4

Art. 4. Le competenti Autorita' dei due Paesi potranno, di comune intesa, per tutti i film di coproduzione contemplati dal presente Accordo: I. - Dispensare dall'obbligo di girare gli esterni di un film nel proprio territorio nazionale quando lo svolgimento del soggetto lo renda necessario; II. - Autorizzare la partecipazione di tecnici e di interpreti stranieri, che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi; III. - Autorizzare la partecipazione di un elemento artistico di fama internazionale, di un terzo Paese; IV. - Autorizzare, in via eccezionale, la partecipazione di piu' elementi artistici di fama internazionale appartenenti a Paesi con i quali l'Italia e la Spagna abbiano accordi di coproduzione.

Accordo-art. 5

Art. 5. I film realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente Accordo, saranno considerati nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi. Di conseguenza beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede.

Accordo-art. 6

Art. 6. I film di coproduzione, nel corso del loro sfruttamento commerciale o di ogni manifestazione artistica, culturale o tecnica, come pure nei Festival o Mostre internazionali, dovranno essere presentati con la dizione: "coproduzione italo-spagnola" o "coproduzione ispano-italiana". Questa menzione dovra' apparire nei titoli di testa, in un quadro separato. Tale menzione dovra' ugualmente figurare in tutta la pubblicita' a pagamento, come in tutti gli annunci o comunicazioni verbali e scritte riguardanti la presentazione del film di coproduzione. Nelle manifestazioni internazionali i film di coproduzione saranno presentati dal Paese che i coproduttori hanno prescelto di comune intesa. In caso di disaccordo il film, se gemellato, sara' presentato dal Paese maggioritario; se al 50%, dal Paese della nazionalita' del regista.

Accordo-art. 7

Art. 7. La ripartizione dei proventi tra i coproduttori dei due Paesi dovra' essere stabilita nel modo seguente: I) i proventi realizzati in Italia, Territorio di Trieste, ex Africa italiana, Malta e navi battenti bandiera italiana, saranno attribuiti alla parte italiana; II) i proventi realizzati in Spagna, Territori soggetti alla giurisdizione spagnola e navi battenti bandiera spagnola, Turchia e navi battenti bandiera turca, Portogallo, Territori d'oltremare portoghesi e navi battenti bandiera portoghese, saranno attribuiti alla parte spagnola; III) i proventi realizzati in altri Paesi, oltre quelli sopra menzionati, saranno ripartiti pro-rata, secondo i rispettivi apporti, tra i coproduttori dei due Paesi. I coproduttori hanno comunque facolta' di ripartire tra loro tali Paesi. Dette ripartizioni dovranno essere approvate dalle competenti Autorita' dei due Paesi.

Accordo-art. 8

Art. 8. Nel caso in cui un film coprodotto sia esportato in un Paese dove le importazioni sono contingentate, il film sara' imputato, in linea di principio, al contingente del Paese di cui la partecipazione finanziaria e' maggioritaria. Nel caso di equivalenza di apporti dei coproduttori dei due Paesi, il film sara' imputato al contingente del Paese che abbia le maggiori possibilita' di esportazione, nel Paese importatore. Se uno dei due Paesi coproduttori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'.

Accordo-art. 9

Art. 9. Di ogni film di coproduzione saranno fatti due negativi; oppure in caso di impossibilita' tecnica, un negativo ed un controtipo. Il coproduttore di ciascuno dei due Paesi sara' proprietario di un negativo o di un controtipo.

Accordo-art. 10

Art. 10. La Direzione Generale dello Spettacolo per l'Italia e la Direzione Generale della Cinematografia e del Teatro per la Spagna emaneranno le norme di procedura per l'applicazione del presente Accordo.

Accordo-art. 11

Art. 11. Le competenti Autorita' dei due Paesi si impegnano a facilitare al massimo le formalita' per il trasferimento dei materiali e delle persone, e di agevolare tutte le forme di finanziamento che potranno essere contrattate per il buon esito delle coproduzioni, sia nella fase di preparazione, sia in quella di realizzazione e di sfruttamento.

Accordo-art. 12

Art. 12. Una Commissione Mista, nominata dalle competenti Autorita' dei due Paesi, vigilera' l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo e preparera' le basi di nuove intese. Detta Commissione Mista si riunira' su richiesta di una delle predette Autorita'.

Accordo-art. 13

Art. 13. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 ottobre 1953 e sara' valido fino al 30 settembre 1954.

Accordo-art. 14

Art. 14. Il presente testo e' redatto in lingua italiana e in lingua spagnola: ambedue i testi facendo ugualmente fede. Firmato in Venezia il 2 settembre 1953. Per la SPAGNA Ministero Industria e Commercio JOSE A. GIMENEZ-ARNAU Ministero Informazioni e Turismo JOAQUIN ARGAMASILLA Sindacato Nazionale Spettacolo MANUEL CASANOVA Per l'ITALIA Presidenza del Consiglio dei Ministri Direzione Generale dello Spettacolo ANNIBALE SCICLUNA SORGE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

Accordo-Scambio di note

AMBASCIATA D'ITALIA Madrid, 30 settembre 1953. N. 253-bis Signor Ministro, Con riferimento all'Accordo tecnico di coproduzione cinematografica italo-spagnola, firmato a Venezia il 2 settembre 1953, ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano e' pienamente concorde sul contenuto dell'Atto e di confermarLe che esso entrera' in vigore a partire dal 1 ottobre 1953. Le saro' grato se vorra' comunicarmi l'accordo del Governo spagnolo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. L'Ambasciatore d'Italia TALIANI A Sua Eccellenza D. Alberto MARTIN ARTAJO Ministro per gli Affari Esteri - MADRID Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI Parte di provvedimento in formato grafico

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