LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1104

Type Legge
Publication 1954-10-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e L'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' il secondo Protocollo aggiunto, concluso a Vienna il 29 maggio 1952.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

EINAUDI SCELBA - MARTINO - VIGORELLI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Convenzione-art. 1

Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, animati dal desiderio di regolare i rapporti in materia di assicurazioni sociali tra i due Stati, hanno stabilito di concludere in proposito una Convenzione, ed hanno, quindi, nominato i loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Dott. Giuseppe COSMELLI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA Dott. h. c. ing. Leopoldo FIGL, Cancelliere Federale, Dott. Victor GEHRMANN, Direttore Generale al Ministero Federale per l'Amministrazione Sociale, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato le seguenti disposizioni: Art. 1. Paragrafo 1. I cittadini italiani e i cittadini austriaci, nonche' i loro familiari e aventi diritto, sono equiparati gli uni agli altri nei diritti e negli obblighi derivanti dalle legislazioni sulle assicurazioni sociali obbligatorie enumerate nell'art. 2. Paragrafo 2. I cittadini italiani in Austria e i cittadini austriaci in Italia possono, inoltre, beneficiare delle disposizioni concernenti l'assicurazione volontaria o facoltativa secondo le legislazioni enumerate nell'articolo 2, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ove essi risiedono.

Convenzione-art. 2

Art. 2. Paragrafo 1. Le legislazioni alle quali si applica la presente Convenzione sono: 1) in Italia: a) la legislazione sull'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; b) la legislazione sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) la legislazione sull'assicurazione contro le malattie; d) la legislazione sull'assicurazione contro la tubercolosi; e) la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, fatta eccezione delle disposizioni relative ai sussidi straordinari di disoccupazione; f) la legislazione sull'assicurazione per la nuzialita' e la natalita'; g) la legislazione sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernono rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni enumerate dalle precedenti lettere, e cioe' la legislazione concernente il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto, il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di telefonia e la legislazione concernente la gente di mare; 2) in Austria: a) la legislazione sull'assicurazione contro le malattie; b) la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; c) la legislazione sull'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli operai (Invalidenversicherung); d) la legislazione sull'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli impiegati (Angestelltenversicherung); e) la legislazione sull'assicurazione di rendite per gli addetti alle miniere; f) la legislazione sull'assicurazione supplementare presso gli Istituti di pensione delle ferrovie private; g) la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, fatta eccezione delle disposizioni relative ai soccorsi di emergenza (Notstandshilfe). Paragrafo 2. La presente Convenzione si applica ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia non si applichera': a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti nuovi rischi, a meno che un accordo non intervenga al riguardo fra i due Stati; b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari quando, a tale riguardo, intervenga opposizione da parte del Governo dello Stato interessato, notificata al Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei detti atti.

Convenzione-art. 3

Art. 3. Gli articoli 7 e 38, nonche' gli articoli da 9 a 13 non si applicano alle disposizioni delle assicurazioni speciali austriache in caso di malattia per i lavoratori indipendenti, per i beneficiari di rendite, per i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, per gli invalidi di guerra in formazione professionale e per i superstiti dei caduti in guerra.

Convenzione-art. 4

Art. 4. Per le assicurazioni sociali indicate nell'articolo 2 si applicano, in via di principio, le disposizioni dello Stato nel cui territorio e' svolta l'attivita' da cui deriva l'assicurazione.

Convenzione-art. 5

Art. 5. Paragrafo 1. In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni: a) i dipendenti di una azienda, avente sede in uno dei due Stati, che siano inviati per un limitato periodo di tempo nel territorio dell'altro Stato, continuano ad essere assicurati secondo le norme dello Stato in cui l'azienda ha la propria sede, sempreche' la permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di sei mesi. La stessa norma vale per i dipendenti di una azienda avente la propria sede in uno dei due Stati, che soggiornano, a piu' riprese, nel territorio dell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e sempreche' ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi; b) i dipendenti delle aziende che dal territorio nazionale si estendono al di la' della frontiera tra i due Stati, sono assicurati esclusivamente secondo le norme dello Stato in cui le aziende stesse hanno la loro sede; c) gli addetti alle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto di uno degli Stati, che siano occupati nel territorio dell'altro, sia temporaneamente, sia sulle linee di intercomunicazione o in stazioni di frontiera in modo permanente, compreso il personale viaggiante, sono assicurati esclusivamente secondo le norme dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede; lo stesso vale per gli addetti alle imprese esercenti servizi di trasporto aereo di uno Stato che siano cittadini dello stesso Stato e siano occupati, in maniera anche permanente, nell'esercizio dei servizi aerei, sia come piloti, sia con altra qualifica, nel territorio dell'altro Stato, nonche' per gli altri addetti alle imprese suddette, che siano inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato; d) gli addetti a uffici pubblici (doganali, postali, controllo passaporti, ecc.) che siano da questi inviati nel territorio dell'altro Stato, sono assicurati secondo le norme dello Stato da cui sono inviati; e) il personale di ruolo e non di ruolo addetto alle rappresentanze diplomatiche o consolari austriache od italiane, che sia di cittadinanza austriaca od italiana, e' assicurato secondo la legislazione dello Stato cui esso appartiene. Lo stesso vale per i lavoratori al servizio domestico del personale anzidetto; essi possono, tuttavia, chiedere, entro sei settimane dall'inizio della loro occupazione, di essere assicurati secondo la legislazione dello Stato nel quale sono occupati. I consoli onorari ed i loro dipendenti sono assicurati secondo la legislazione del luogo di occupazione; f) ai cittadini di uno Stato occupati presso Istituti scientifici o culturali o presso scuole dello stesso Stato, nel territorio dell'altro Stato, nonche' alle persone della medesima nazionalita' addette al loro servizio domestico, si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'Istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, entro sei settimane dall'inizio della loro occupazione, di essere assicurati secondo la legislazione dello Stato nel quale sono occupati. Paragrafo 2. I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Stati sono assicurati secondo le norme dello Stato al quale la nave appartiene; tuttavia le persone assunte dalla nave battente bandiera di uno dei due Stati per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato, sono assicurati secondo le norme dello Stato al quale appartiene il porto. Paragrafo 3. Le supreme Autorita' amministrative dei due Stati potranno stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'articolo 4. Esse possono, inoltre, convenire che le eccezioni, previste nel paragrafo 1 del presente articolo, non si applichino in casi particolari.

Convenzione-art. 6

Art. 6. Qualora i contributi siano stati versati ad un Ente assicuratore di uno dei due Stati, nonostante che dovessero essere versati ad un Ente assicuratore dello altro Stato, il primo Ente sara' considerato competente finche' la questione non sia stata definita di comune accordo o risolta in sede arbitrale: in ogni caso la definizione delle posizione legale vale soltanto per l'avvenire.

Convenzione-art. 7

Art. 7. Paragrafo 1. Salvo quanto diversamente disposto negli articoli seguenti, le prestazioni in denaro derivanti dalle assicurazioni sociali indicate nell'articolo 2, ivi compresi i supplementi, le integrazioni e tutti gli altri benefici ad esse connessi, saranno corrisposte dall'Ente debitore ai cittadini austriaci ed ai cittadini italiani residenti nel territorio dell'altro Stato, come se gli stessi cittadini risiedessero nel territorio dello Stato cui appartiene l'Ente debitore. Non e' consentita la liquidazione in capitale delle rendite spettanti ai cittadini dei due Stati qualora tale operazione sia determinata unicamente dal fatto della residenza nell'altro Stato. Paragrafo 2. I cittadini di uno dei due Stati, beneficiari di una prestazione in denaro delle assicurazioni dell'altro Stato contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali o per la invalidita', la vecchiaia e superstiti, mantengono in caso di trasferimento in terzo Stato il diritto alla corresponsione di tale prestazione nello stesso ammontare ed alle stesse condizioni stabiliti per i cittadini dello Stato cui appartiene l'Ente debitore.

Convenzione-art. 8

Art. 8. Se, in base alle disposizioni in vigore in uno dei due Stati, l'esistenza di proventi, di una occupazione o di una assicurazione in questo Stato hanno un effetto giuridico su un diritto a prestazioni, sulla permanenza dell'obbligo assicurativo o sul diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa; lo stesso effetto e' prodotto dall'analoga esistenza di proventi, di occupazioni o di assicurazioni nell'altro Stato. Tuttavia, se esistono proventi in uno Stato che danno luogo alla soppressione, sospensione o riduzione di prestazioni di assicurazioni sociali nei due Stati, questi proventi devono essere computati in ciascuno dei due Stati, agli effetti della soppressione, sospensione o riduzione, solo per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione nei due Stati posti a base per il calcolo delle prestazioni.

Convenzione-art. 9

Art. 9. Paragrafo 1. I lavoratori, che si trasferiscono dal territorio di uno Stato nel territorio dell'altro Stato, hanno diritto alle prestazioni delle assicurazioni malattia e tubercolosi di quest'altro Stato a condizione che: 1) abbiano esplicato, nello Stato in cui si sono trasferiti, una attivita' soggetta alla assicurazione obbligatoria secondo la legislazione nazionale ovvero si siano iscritti nello stesso Stato ad una forma di assicurazione volontaria o facoltativa prevista dalla legislazione sull'assicurazione obbligatoria; 2) possano far valere i requisiti richiesti, per beneficiare delle prestazioni, dalle disposizioni che regolano l'assicurazione dello Stato in cui si sono trasferiti; a tale scopo dovranno essere cumulati i periodi di contribuzione e di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati. Paragrafo 2. Qualora le prestazioni siano contemporaneamente dovute dagli Enti assicuratori dei due Stati, il lavoratore ha diritto alle prestazioni soltanto da uno di essi e precisamente dall'Ente presso il quale e' assicurato al momento del verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione od era ultimamente assicurato prima del verificarsi dell'evento stesso.

Convenzione-art. 10

Art. 10. Paragrafo 1. Il lavoratore che, dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione, si trasferisca nel territorio dell'altro Stato, conserva il diritto alle prestazioni a condizione che egli, prima del trasferimento, abbia ottenuto dal competente Ente assicuratore il consenso al trasferimento. Tale consenso puo' essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia del lavoratore. L'Ente assicuratore potra', in casi particolari, concedere il consenso posticipatamente qualora esistano le premesse per la concessione del consenso stesso e non sia stato possibile al lavoratore ottenerlo prima del trasferimento. Qualora si tratti di gravidanza, il consenso potra' essere concesso anche prima del verificarsi dell'evento. Paragrafo 2. Le limitazioni in ordine alla residenza contenute nelle legislazioni sulle assicurazioni previste dalla presente parte seconda e dalle norme della presente Convenzione non valgono per i lavoratori che, risiedendo nella zona di confine di uno Stato, siano occupati o siano stati da ultimo occupati nella zona di confine dell'altro Stato. Le zone di confine saranno determinate in conformita' del vigente accordo sul traffico di frontiera. Paragrafo 3. Nei casi previsti dal paragrafo 1 del presente articolo l'Ente assicuratore, obbligato alle prestazioni, delega l'Ente assicuratore dell'altro Stato a corrispondere le prestazioni medesime, con l'indicazione di quelle cui il lavoratore ha diritto. Le prestazioni saranno corrisposte con gli stessi mezzi e della stessa qualita' di quelle corrisposte ai propri assicurati. Paragrafo 4. Nei casi previsti dal paragrafo 2 del presente articolo l'Ente assicuratore obbligato puo' anche provvedere direttamente alla concessione delle prestazioni dovute. Paragrafo 5. L'Ente assicuratore obbligato rimborsa all'Ente assicuratore delegato le spese sostenute per la corresponsione delle prestazioni; a questo scopo per le prestazioni in natura si applicano le tariffe che l'Ente assicuratore delegato pratica in base alla legislazione nazionale o a convenzioni da esso stipulate. Paragrafo 6. Dette spese possono essere rimborsate mediante compensi unitari, pro capite o globali da concordarsi a norma dell'articolo 41.

Convenzione-art. 11

Art. 11. Paragrafo 1. Il lavoratore conserva il diritto alle prestazioni nel confronti dell'Ente presso il quale e' assicurato anche se l'evento coperto dall'assicurazione si verifichi nel territorio dell'altro Stato, qualora il rapporto di lavoro e il rapporto di assicurazione non siano ancora terminati. Paragrafo 2. Per la corresponsione di tali prestazioni e per il rimborso di esse all'Ente assicuratore dello Stato in cui il lavoratore temporaneamente risiede, si provvede in conformita' dei periodi secondo e terzo dell'articolo 12 paragrafo 1.

Convenzione-art. 12

Art. 12. Paragrafo 1. I familiari del lavoratore che si trasferiscono dal territorio di uno Stato nel territorio dell'altro Stato hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione tubercolosi a carico dello Ente assicuratore di quest'ultimo Stato, ove ricorrano nei confronti del lavoratore stesso, le condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 9. Qualora, pero', i familiari risiedano nello Stato di origine, le prestazioni saranno corrisposte dall'Ente assicuratore di questo Stato nei limiti e con le modalita' di cui alla legislazione ivi vigente e senza alcuna speciale autorizzazione. In tale caso le spese sono rimborsate dall'Ente debitore all'Ente assicuratore dello Stato di origine anche mediante compensi unitari, pro capite o globali da concordarsi a norma dell'articolo 41. Paragrafo 2. I familiari del lavoratore, che si trasferiscono dallo Stato in cui risiedono nell'altro Stato, hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione tubercolosi nel nuovo Stato per tutta la durata stabilita dalla legislazione dello stesso Stato, tenuto conto delle prestazioni gia' ricevute allo stesso titolo nello Stato dal quale provengono.

Convenzione-art. 13

Art. 13. Le disposizioni degli articoli da 9 a 12 si applicano anche per le prestazioni previste dall'assicurazione nuzialita' e natalita' di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera f).

Convenzione-art. 14

Art. 14. I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Austria o viceversa beneficiano delle prestazioni della assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che: 1) abbiano esplicato nello Stato in cui si sono trasferiti una attivita' soggetta all'obbligo di assicurazione; 2) possano far valere le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni in base alla legislazione dello Stato in cui si sono trasferiti.

Convenzione-art. 15

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