LEGGE 22 novembre 1954, n. 1106
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il comando di cui all'art. 3, lettera a), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, può essere concesso anche a personale insegnante del ruolo speciale transitorio, che abbia compiuto il periodo di prova.
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