LEGGE 10 novembre 1954, n. 1120
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
EINAUDI SCELBA - MARTINO - DE PIETRO - TREMELLONI - ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Trattato-art. 1
Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania La Repubblica italiana e il Regno Hascenita di Giordania nel comune desiderio di rafforzare ulteriormente i rapporti di amicizia e cordialita' esistenti fra i due Paesi, ed essendo ambedue ugualmente desiderosi di vedere con un tale Trattato promossi gli interessi dei loro rispettivi popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia ed hanno a tal fine designato come loro Plenipotenziari: da parte del Presidente della Repubblica italiana: Sua Eccellenza PIERLUIGI LA TERZA, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario in Amman, da parte di Sua Maesta' Talal I Re del Regno Hascemita di Giordania: Sua Eccellenza TEWFIC PASCIA' ABOULHUDA, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, i quali avendo verificato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1. Vi sara' inviolabile pace e perpetua e sincera amicizia fra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania.
Trattato-art. 2
Art. 2. Le Alte Parti Contraenti convengono di stabilire relazioni diplomatiche fra i due Stati. Esse avranno il diritto di inviare reciprocamente rappresentanti diplomatici debitamente accreditati i quali, in base ai principi di reciprocita', godranno nel Paese in cui risiedono un trattamento speciale relativo ai privilegi, immunita' e esenzioni concessi a simili rappresentanti in conformita' dei principi del diritto internazionale.
Trattato-art. 3
Art. 3. Ciascuna delle Alte parti Contraenti avra' il diritto di nominare Consoli generali e Consoli di carriera in base ai suoi propri regolamenti. Se i Consoli non sono di carriera e non sono cittadini dello Stato che li ha nominati deve essere chiesto il consenso dell'altro Stato in via diplomatica prima che la nomina abbia luogo. I Consoli avranno il diritto di esercitare le loro funzioni ufficiali nel Paese in cui sono inviati sempreche' siano stati ammessi secondo le forme prescritte dalla legge e consuetudinarle nel medesimo. Dopo presentazione delle loro patenti essi riceveranno al piu' presto possibile l'exquatur; la loro giurisdizione consolare sara' precisata nelle patenti e ogni successiva modifica di tale giurisdizione sara' notificata.
Trattato-art. 4
Art. 4. Ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente sara' permesso di entrare, viaggiare e risiedere nei territori dell'altra Parte Contraente, di esercitare attivita' commerciali sotto ogni forma che non sia contraria alle leggi locali, di avere il diritto di acquistare in proprieta', possedere o disporre di beni mobili e immobili in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascun Paese, relativamente al possesso e al diritto di disporre di tali beni, di istituire centri culturali in base alle leggi in vigore in ciascun Paese.
Trattato-art. 5
Art. 5. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente saranno soggetti al pagamento di tutti gli oneri, e tasse che sono richiesti dalle leggi in vigore nello Stato in cui risiedono.
Trattato-art. 6
Art. 6. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno libero accesso ai Tribunali dell'altra Alta Parte Contraente in conformita' alle leggi locali e cio' tanto quali attori che quali convenuti e in tutte le istanze di giurisdizione stabilite dalla legge.
Trattato-art. 7
Art. 7. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente riceveranno entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, assoggettandosi alle condizioni imposte ai cittadini di questa ultima, la costante protezione e sicurezza per le loro persone e proprieta' ivi inclusi gli ecclesiastici, gli studenti e i professionisti.
Trattato-art. 8
Art. 8. Le Alte Parti Contraenti convengono di iniziare al piu' presto possibile negoziati per la conclusione di un trattato di commercio come pure di un accordo relativo alla reciprocita' e alla validita' dei titoli di studio.
Trattato-art. 9
Art. 9. Il presente Trattato e' redatto in doppio originale ciascuno nelle lingue italiane, araba e inglese, facenti tutti e tre i testi ugualmente fede.
Trattato-art. 10
Art. 10. Ciascuna Alta Parte Contraente avra' il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, l'abrogazione del presente Trattato, ma esso rimarra' in vigore ancora un anna a decorrere dalla data della richiesta della sua abrogazione.
Trattato-art. 11
Art. 11. Il presente Trattato sara' ratificato e lo scambio delle ratifiche avra' luogo ad Amman nel piu' breve termine possibile. Il Trattato entrera' in vigore immediatamente dopo la data dello scambio delle ratifiche. In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato in doppio originale nelle lingue italiana, araba e inglese e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto ad Amman, addi' ventiquattro aprile millenovecentocinquantadue. Per l'Italia Per la Giordania P. LA TERZA TEWFIC ABOULHUDA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.