LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1131

Type Legge
Publication 1954-10-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952: Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia; Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

EINAUDI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Convention

Convention internationale potur faciliter le franchissement des frontieres aux marchandises transportees par voie ferree. Parte di provvedimento in formato grafico

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