LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1131
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952: Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia; Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
EINAUDI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Convention
Convention internationale potur faciliter le franchissement des frontieres aux marchandises transportees par voie ferree. Parte di provvedimento in formato grafico
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