DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1954, n. 1135

Type DPR
Publication 1954-09-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di l'arma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178; 21 gennaio 1943, n. 21, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735 e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 27 ottobre 1951, n. 1701; 31 agosto 1951, n. 1824; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, n. 4013 e 27 marzo 1954, n. 734;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 110, relativo alla scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle, e' sostituito dal seguente:

"La scuola ha la durata di due anni.

L'iscrizione alla scuola e' limitata per ogni anno accademico a n. 10 allievi.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

Anatomia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario;

Fisiologia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario;

Fisiopatologia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario;

Semeiotica generale delle malattie cutanee e veneree;

Storia della specialita';

Tecnica dei principali esami di laboratorio.

2° anno:

Anatomia e istologia patologica della specialita';

Clinica delle malattie veneree (blenorragia-streptobacillosi, IV malattie e forme rare in genere);

Clinica della sifilide recente;

Clinica delle malattie cutanee;

Profilassi;

Nozioni introduttive di terapia;

Clinica della sifilide tardiva;

Clinica delle malattie cutanee piu' rare;

Chimica biologica in rapporto con la specialita';

Igiene e disposizioni relative;

Medicina legale della specialita';

Patologia medica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree;

Patologia chirurgica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree".

Dopo l'art. 116, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della "scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali" con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in clinica

delle malattie nervose e mentali

Art. 117. - E' istituita la scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali che ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali della Facolta' di medicina e chirurgia.

Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 118. - La scuola ha la durata di tre anni.

L'iscrizione per ogni anno accademico e' limitato a n. 10 allievi.

Le materie di insegnamento sono:

1° anno:

1) Anatomia del sistema nervoso;

2) Fisiologia del sistema nervoso;

3) Psicopatologia.

2° anno:

1) Anatomia patologica delle malattie del sistema nervoso;

2) Elettroencefalografia clinica;

3) Neuropsichiatria infantile.

3° anno:

1) Neuropatologia clinica;

2) Psichiatria clinica e tecnica manicomiale;

3) Psichiatria forense;

4) Craniologia Roentgen;

5) Neurologia oculare;

6) Neuropatologia otorinolaringoiatrica;

7) Neurochirurgia.

Art. 119. - Gli allievi del 2° e 3° corso dovranno seguire turni di internato ed esercitazioni di semeiotica secondo gli orari stabiliti dalla direzione della scuola.

Art. 120. - Ogni materia di insegnamento e' anche materia d'esame alla fine dei singoli corsi. Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addi' 24 settembre 1954

EINAUDI

ERMINI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1964 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 62. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di l'arma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178; 21 gennaio 1943, n. 21, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735 e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 27 ottobre 1951, n. 1701; 31 agosto 1951, n. 1824; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, n. 4013 e 27 marzo 1954, n. 734; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 110, relativo alla scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle, e' sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di due anni. L'iscrizione alla scuola e' limitata per ogni anno accademico a n. 10 allievi. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° anno: Anatomia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario; Fisiologia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario; Fisiopatologia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario; Semeiotica generale delle malattie cutanee e veneree; Storia della specialita'; Tecnica dei principali esami di laboratorio. 2° anno: Anatomia e istologia patologica della specialita'; Clinica delle malattie veneree (blenorragia-streptobacillosi, IV malattie e forme rare in genere); Clinica della sifilide recente; Clinica delle malattie cutanee; Profilassi; Nozioni introduttive di terapia; Clinica della sifilide tardiva; Clinica delle malattie cutanee piu' rare; Chimica biologica in rapporto con la specialita'; Igiene e disposizioni relative; Medicina legale della specialita'; Patologia medica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree; Patologia chirurgica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree". Dopo l'art. 116, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della "scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali" con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali Art. 117. - E' istituita la scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali che ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali della Facolta' di medicina e chirurgia. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 118. - La scuola ha la durata di tre anni. L'iscrizione per ogni anno accademico e' limitato a n. 10 allievi. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Psicopatologia. 2° anno: 1) Anatomia patologica delle malattie del sistema nervoso; 2) Elettroencefalografia clinica; 3) Neuropsichiatria infantile. 3° anno: 1) Neuropatologia clinica; 2) Psichiatria clinica e tecnica manicomiale; 3) Psichiatria forense; 4) Craniologia Roentgen; 5) Neurologia oculare; 6) Neuropatologia otorinolaringoiatrica; 7) Neurochirurgia. Art. 119. - Gli allievi del 2° e 3° corso dovranno seguire turni di internato ed esercitazioni di semeiotica secondo gli orari stabiliti dalla direzione della scuola. Art. 120. - Ogni materia di insegnamento e' anche materia d'esame alla fine dei singoli corsi. Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

EINAUDI ERMINI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1964

Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 62. - CARLOMAGNO

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