DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1954, n. 1144
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 1, sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli il 14 novembre 1953, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli.
Art. 2
Sono istituiti ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-bis; della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario riservati all'insegnamento di tisiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A. annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora, allo scadere del decennio di validita' della convenzione, i titolari dei posti di cui al precedente art. 2 rivestano il grado 8°, il rinnovo della convenzione medesima s'intendera' subordinato alla condizione che i contributi in essa previsti vengano adeguati al trattamento economico annesso a tale grado.
Art. 4
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2, saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondere ad essi il trattamento di cessazione che possa eventualmente loro spettare.
EINAUDI ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
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