LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1159

Type Legge
Publication 1954-12-10
Ultimo aggiornamento 1954-12-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, con la seguente aggiunta: "Per i primi due anni di applicazione, l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, sara' riscossa per i cementi e per gli agglomeranti cementizi di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento annuale, osservate le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze. "L'abbonamento e' obbligatorio per tutti i fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dal successivo art. 2 per i cementi e gli agglomeranti cementizi importati dall'estero".

Art. 2

Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi indicati all'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, di produzione nazionale sara' riscossa col sistema dell'abbonamento annuale, per gli stessi prodotti importati dall'estero si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto-legge. In tal caso per il movimento e la circolazione dei prodotti di cui all'art. 1 del sopraindicato decreto-legge sia di fabbricazione nazionale -che importati dall'estero, si prescinde dall'applicazione del contrassegno e del cartellino previsti dall'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069.

Art. 3

Ai numeri 1-a) e 2-a) della lettera A) dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, dopo le parole: "chilogrammi 500 e chilogrammi 400" sono aggiunte rispettivamente le parole "fino a chilogrammi 680 esclusi" e "fino a chilogrammi 500 esclusi".

Art. 4

All'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, dopo le parole: "convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.", sono aggiunte le parole: "L'Amministrazione puo' consentire che la cauzione sia prestata mediante fideiussione di aziende di credito".

EINAUDI GAVA - VANONI - ROMITA - VILLABRUNA DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

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