DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1161

Type DPR
Publication 1954-09-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con legge 1 giugno 1939, numero 872; con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056, 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1930, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383 e 13 febbraio 1954, n. 750; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta, la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso; Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: 16) Semeiotica medica; 17) Anatomia topografica; 18) Semeiotica chirurgica; 19) Terapia medica sistematica; 20) Neurochirurgia; 21) Genetica umana. Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti: 14) Igiene dei prodotti della pesca e derivati, con elementi di pescicoltura; 15) Igiene del latte e derivati; 16) Genetica; 17) Produzione e conservazione del foraggio ai fini zootecnici. La "scuola di perfezionamento in anestesia" e' trasformata in "scuola di specializzazione in anestesia" con il seguente nuovo ordinamento. Scuola di specializzazione in anestesia. Art. 98. - a) E' istituita presso la clinica chirurgica generale la scuola di specializzazione in anestesia per il conseguimento di un diploma di specialista in anestesia. b) Il direttore della scuola e' designato dal Consiglio della Facolta' anno per anno. c) Sono ammessi alla scuola un numero non superiore a 12 di laureati in medicina e chirurgia delle Universita' italiane. d) Il termine per la presentazione delle domande e' tassativamente fissato al 30 novembre di ogni anno. e) La selezione dei richiedenti l'iscrizione al fine della ammissione entro il numero dei posti disponibili, e' fatta dal Consiglio della Facolta', sentito il direttore della, scuola, che provvedera' alla valutazione degli aspiranti in base ai titoli e occorrendo a esame. f) La durata del corso e' di due anni: in questo periodo gli allievi sono tenuti a prestare servizio di internato nella clinica chirurgica generale. g) Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) i fondamenti anatomici delle anestesie; 2) i fondamenti fisiologici delle anestesie; 3) i fondamenti farmacologici delle anestesie; 4) le anestesie generali; 5) le anestesie locoregionali; 6) trattamento pre e post-anestetico. 7) Gli insegnanti della scuola sono designati dal Consiglio della Facolta' su proposta del direttore. i) Al termine del primo anno gli allievi dovranno superare un esame speciale sulla materia degli insegnamenti fondamentali come dai paragrafi 1), 2) e 3) della lettera g). Al termine del secondo anno gli allievi dovranno superare: j) un esame speciale sulla materia di insegnamento teorico pratico, come dai paragrafi 4), 5) e 6) della lettera g) 2) un esame di diploma consistente in una dissertazione orale su argomento attinente all'enestesia, scelto dall'allievo ed approvato dal direttore. l) Le Commissioni degli esami speciali saranno costituite di tre membri nominati dal preside della Facolta' scelti fra gli insegnanti della scuola, su proposta, del direttore. La Commissione dell'esame di diploma e' composta di cinque membri ed e' presieduta dal preside od in sua assenza dal direttore della scuola, il quale ne fa parte di diritto. m) Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite per legge per gli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia nonche' ad un contributo nella misura stabilita anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico udite la Facolta' e Scuole.

EINAUDI MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1954

Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 81. - CARLOMAGNO

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