DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1954, n. 1179

Type DPR
Publication 1954-11-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18, comma quinto, parte prima e lettera b), della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana;

Visto l'art. 2 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430;

Vista la legge 30 novembre 1952, n. 1844;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i trasporti; Decreta:

Art. 1

Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato della soppressa Amministrazione dell'Africa italiana, in servizio, nella posizione di comando, da data anteriore al 1 gennaio 1951, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e tuttora ivi in servizio, verra' nominato stabile presso l'Amministrazione predetta, in base alle norme della legge 30 novembre 1952, n. 1844, e con i criteri e con le modalita' di cui al presente decreto, purche' in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 della legge stessa.

Art. 2

Ai fini del computo delle 600 giornate di effettiva presenza in servizio di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge 30 novembre 1952, n. 1844, dell'anzianita' valutabile agli effetti dell'ordine di collocamento in ruolo ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della, legge predetta e ad ogni altro effetto previsto dalla legge stessa o da essa derivante, si tiene conto del servizio continuativo complessivamente prestato dal personale di cui al precedente art. 1 fino alla data del 31 dicembre 1950, alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, con rapporto di impiego non di ruolo in qualsiasi forma costituito e comunque qualificato. Nei confronti del personale a contratto speciale a tempo indeterminato sono, ai medesimi effetti, considerati come servizio effettivamente prestato e valutati in aggiunta all'anzianita' effettiva, i seguenti periodi di tempo, calcolati sempre alla data del 31 dicembre 1950: a) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle Forze di occupazione nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa; b) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. Nei confronti di coloro che siano rivestiti, nelle categorie di impiego di provenienza di qualifiche corrispondenti od equiparabili a quelle del personale esecutivo ferroviario, resta, comunque, fermo l'obbligo del possesso della effettiva presenza in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai particolari effetti previsti dall'art. 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1952, n. 1844. Il personale che non abbia gia' conseguito le abilitazioni di servizio o superato tutti gli esami eventualmente prescritti per la nomina alla qualifica con cui dovra' essere sistemato, dovra' provvedervi entro il termine massimo di due anni, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

La designazione del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato riconosciuto meritevole della sistemazione a ruolo sara' fatta a cura delle Commissioni, con la procedura, con le modalita' e con le norme di cui all'art. 8 della legge 30 novembre 1952, n. 1844. La valutazione del servizio prestato dal suddetto personale anteriormente alla data di decorrenza del comando presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sara' fatta in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti sulla condotta, sulla capacita' e sul rendimento dei singoli interessati, compilati dal capo dell'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, relativamente ai periodi di servizio dagli stessi prestati presso il predetto Ministero e presso i cessati Governi della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, e dai competenti capi di ufficio relativamente ai periodi di servizio eventualmente prestati presso altro Amministrazioni dello Stato.

Art. 4

La sistemazione a ruolo del personale di cui al presente decreto avra' luogo - a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 30 novembre 1952, n. 1844 - nelle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato C ai regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte. Per la determinazione della qualifica di prima assunzione da assegnare a ciascun interessato - fermo restando l'obbligo del possesso del prescritto titolo di studio alla data dell'entrata in vigore della citata legge 30 novembre 1952, n. 1844 - si applicheranno i seguenti criteri: a) il personale a contratto tipo di prima, seconda e terza categoria e quello a contratto speciale a tempo indeterminato ad esso assimilato ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300, sara' sistemato, rispettivamente, nei gruppi A, B, C e d'ordine del personale degli Uffici o nelle carriere corrispondenti per titolo di studio del personale esecutivo, tenendo conto, per quanto riguarda, la specialita' del servizio, delle funzioni e mansioni inerenti alla qualifica dai singoli interessati rivestita nella categoria di provenienza alla data dell'entrata in vigore della legge 30 novembre 1952, n. 1844. Nel caso che gli interessati risultino rivestiti di qualifiche cui siano inerenti funzioni o mansioni non corrispondenti od equiparabili a quelle annesse alle qualifiche ferroviarie, si tiene conto, di massima, delle funzioni o mansioni dagli stessi effettivamente esercitate presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nella posizione di comando. Il personale eventualmente sprovvisto del prescritto titolo di studio sara' sistemato nel gruppo o carriera inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto; b) il personale a contratto tipo di quarta categoria e quello a contratto speciale a tempo indeterminato ad esso assimilato sara' sistemato nella categoria del personale subalterno degli Uffici o nelle categorie assimilabili del personale esecutivo, nelle qualifiche di prima assunzione di grado ferroviario 11°, 12°, 13° o 14° a secondo che la classe iniziale della qualifica di rispettiva appartenenza sia la prima, la seconda, la terza o la quarta, anche se di grado inferiore a quello risultante dalla predetta equiparazione fra gradi e classi, tenendo conto, per quanto riguarda la specialita' del servizio, degli elementi indicati nella precedente lettera a). Rimangono, comunque, ferme, nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, le eccezioni previste dagli articoli 2, terzo e quarto comma, 3, terzo comma, e 4, secondo comma, con le modifiche ad essi apportate col terzo e quarto comma dell'art. 2 del presente decreto, nonche' dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 30 novembre 1952, n. 184, in quanto operabili e salvo gli adeguamenti al caso specifico.

Art. 5

La nomina a stabile del personale di cui al presente decreto decorrera' dal 1 gennaio 1951, se al 31 dicembre 1950 gl'interessati avevano maturata l'anzianita' di servizio prescritta dall'art. 1, lettera a), della legge 30 novembre 1952, n. 1844; in mancanza, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sara' verificata la anzidetta condizione. Rimangono, comunque, salve le diverse decorrenze stabilite dalla citata legge, ove ricorrano le condizioni dalla stessa previste, salvo coordinamento con le disposizioni del presente decreto.

Art. 6

Il personale sistemato in applicazione del presente decreto verra' iscritto in ruolo in un unico ordine con il personale straordinario delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge 30 novembre 1952, n. 1844, al posto che a ciascuno competera', secondo la rispettiva anzianita', determinata a norma del precedente art. 2, e, per le qualifiche di grado superiore al 10°, secondo l'ordine di graduatoria che ai singoli interessati sara' assegnato a norma, dell'art. 8 della citata legge.

Art. 7

Al personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana sistemato a ruolo in applicazione del presente decreto, e' attribuito un assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti, pari all'eccedenza fra il trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, indennita' di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilita' in godimento alla data di decorrenza del passaggio a ruolo, e quello per gli stessi o corrispondenti titoli spettantegli per effetto della sistemazione a ruolo. Al personale medesimo, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario ed ogni altra competenza accessoria, comunque denominata, ragguagliata allo stipendio, vengono corrisposti sulla base dello stipendio in godimento alla predetta data. L'assegno personale di cui al precedente comma, per la parte riguardante lo stipendio, e' equiparato a quelli previsti dall'art. 4, comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed e' pensionabile. Al personale a contratto speciale a tempo indeterminato sistemato a ruolo in applicazione del presente decreto, e' conservata, a titolo di assegno personale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici dello stipendio, la differenza fra la retribuzione in godimento alla data di decorrenza del passaggio a ruolo e lo stipendio spettantegli per effetto della sistemazione a ruolo.

Art. 8

Il personale sistemato a ruolo in applicazione del presente decreto e' iscritto al fondo pensioni dalla data di decorrenza della nomina a ruolo; con la medesima decorrenza, esso e' iscritto, d'ufficio, all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato. Il personale di cui al precedente comma ha facolta' di chiedere il riconoscimento od il riscatto, agli effetti della pensione, ai sensi e con le norme degli articoli 1 e 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e successive modificazioni, del servizio continuativo prestato, anteriormente alla nomina a ruolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, con rapporto d'impiego non di ruolo in qualsiasi forma costituito e comunque qualificato, nonche', per quanto riguarda il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, dei periodi di tempo di cui al secondo comma del precedente art. 2. Per il personale che chieda il riconoscimento entro tre mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di sistemazione a ruolo, il contributo previsto dall'articolo 1 del citato regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e' calcolato sullo stipendio spettante alla data di decorrenza della sistemazione stessa. Per il personale assistito, anteriormente alla sistemazione a ruolo, da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione contratte con l'istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto predetto versera', all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, una somma pari al valore di riscatto delle polizze stesse, calcolato alla data di pubblicazione del provvedimento di sistemazione a ruolo. Una meta' della suddetta somma sara' incamerata dalla predetta Amministrazione in corrispettivo dei premi pagati dallo Stato per alimentare il trattamento assicurativo; l'altra meta' sara' versata, dall'Amministrazione stessa, ai singoli impiegati assicurati. E' data, tuttavia, facolta' agli interessati, che ne facciano espressa richiesta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nel termine di tre mesi dalla data predetta, di ottenere il trasferimento in proprieta' delle polizze di assicurazione, previo versamento, all'Amministrazione ferroviaria, in un'unica soluzione, di una somma pari alla meta' del valore di riscatto, eventualmente mediante accensione di apposito prestito da contrarsi sulle polizze stesse. Per il personale iscritto, anteriormente alla sistemazione a ruolo, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sara' provveduto al rimborso dei contributi versati dallo Stato e dagli interessati con applicazione delle norme di cui all'art. 13 della legge 30 novembre 1952, n. 1844. Nessuna indennita' per cessazione dal rapporto d'impiego sara' dovuta al personale a contratto speciale a tempo indeterminato sistemato a ruolo in applicazione del presente decreto, per i servizi resi in tale posizione che vengano riconosciuti agli effetti del trattamento di quiescenza ai sensi del precedente secondo comma; qualora, tale indennita' sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riconoscimento e versata all'Erario.

Art. 9

Per tutto quanto non risulta espressamente previsto o diversamente disciplinato dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 30 novembre 1952, n. 1844, e ad ogni suo effetto il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato della soppressa Amministrazione dell'Africa italiana di cui ai precedenti articoli e' equiparato al personale straordinario delle ferrovie dello Stato, di cui alla predetta legge.

Art. 10

Il presente decreto non si applica al personale a contratto tipo della soppressa Amministrazione dell'Africa italiana che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente art. 1, abbia optato per la conservazione di tale rapporto d'impiego ai sensi ed agli effetti dell'art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

EINAUDI SCELBA - GAVA - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1954

Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 86. - CARLOMAGNO

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